Rinuncia al volo e annulla il viaggio perché deve sottoporsi a un’operazione chirurgica imprevista. L’assicurazione che aveva sottoscritto rifiuta però il risarcimento appellandosi al fatto che il cittadino avesse una patologia cronica. Ma il Giudice di Pace decide che il fatto non è imputabile al passeggero: l’assicurazione deve pagare il prezzo dei biglietti non utilizzati e le spese legali. Così Confconsumatori, che ha assistito i cittadini coinvolti nella vicenda, racconta di una vittoria in tema di viaggi e turismo ottenuta con l’applicazione del Processo Europeo.

La vicenda riguarda una famiglia che aveva comprato quattro biglietti aerei low-cost con Vueling Airlines, per una settimana di vacanza a Parigi per il capodanno 2015. Durante la prenotazione, al pacchetto di servizi avevano aggiunto, pagando un costo aggiuntivo al prezzo dei biglietti, anche un’apposita assicurazione proposta da un’importante Compagnia assicuratrice europea, Ace European Group Ltd, per avere tutele in caso di annullamento e assistenza sulla prenotazione effettuata e sul viaggio.

Due giorni dopo uno dei componenti si era ritrovato nell’impossibilità di partire a casa del peggioramento imprevisto e imprevedibile di una malattia cronica a un’articolazione per cui era stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. Tutta la famiglia aveva rinunciato al viaggio, attivando le procedure per l’annullamento della prenotazione, poi chiedendo il rimborso del prezzo dei biglietti, secondo quanto indicato nelle condizioni contenute nel contratto assicurativo stipulato. La compagna assicuratrice però, spiega Confconsumatori, ha negato il rimborso adducendo come motivazione il fatto che l’interessato avesse una patologia cronica: “Inutili i tentativi di far comprendere che l’evento non previsto e non prevedibile non consisteva nella patologia, bensì nell’intervento chirurgico”.

I passeggeri si sono dunque rivolti a Confconsumatori Catania, che ha fatto ricorso alla procedura del Processo Europeo dinanzi al Giudice di Pace di Acireale. Il Processo Europeo consente di ottenere tutela nei confronti di professionisti e gestori che hanno la sede nel territorio della Unione Europea con costi limitati e strumenti estremamente semplificati. La vicenda si è chiusa in modo positivo per i viaggiatori mancati perché il Giudice di Pace di Acireale (con sentenza del 15/05/2017) ha applicato il principio sancito dal Codice della Navigazione che prevede il rimborso del prezzo del viaggio «per fatto non imputabile al passeggero» e che l’evento (malattia o infortunio) era coperto dalla polizza sottoscritta. Il Giudice ha condannato la compagnia Assicuratrice al rimborso del prezzo pagato per i biglietti non fruiti e al pagamento delle spese legali. “Sarebbe stata una vera e propria beffa aver pagato in più un’assicurazione senza poi avere l’indennizzo – hanno commentato l’avvocato Carmelo Calì presidente di Confconsumatori Sicilia e l’avvocato Maurizio Mariani che ha assistito giudiziariamente i viaggiatori – ma la sentenza ottenuta è importante perché ottenuta con lo strumento del Processo Europeo che permette di avere tutela nei confronti di soggetti esteri con costi e procedure semplificate a favore del consumatore”.


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