
My Way e 4You, due vittorie di Confconsumatori
Continuano i rimborsi per i risparmiatori che hanno acquistato i piani “4You” e “My Way”, speculari tra loro, definiti “strumenti finanziari complessi” dalla Cassazione a febbraio 2012 e ritirati dal mercato. Ultime due vittorie ottenute dai legali di Confconsumatori a Parma e a Milano: il Giudice di Parma ha riconosciuto l’inadeguatezza dell’investitore, una giovane maestra che ignara dei rischi ha investito tutti i suoi risparmi; nel secondo caso il risparmiatore non era stato informato della facoltà di recesso entro i 7 giorni, visto che l’acquisto era stato negoziato in casa.
Il caso “4 You” a Parma: il Tribunale ha condannando la banca intermediaria a restituire alla maestra i 23 mila euro che aveva investito in un piano “4 You” oltre ai circa 3000 euro di interessi maturati e le spese legali. Il Giudice ha riconosciuto l’inadempimento della banca ai sensi dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, ritenendo l’operazione inadeguata per una giovane maestra senza precedenti investimenti e del tutto ignara dei relativi pericoli. La decisione del Giudice ha tenuto conto anche dell’ammontare dell’investimento: tutti i risparmi della donna. Per il Tribunale la malafede dell’istituto è evidente e lo ha condannato alla restituzione degli interessi non dal giorno della domanda, ma da quello del pagamento di ogni singola rata. “Una decisione importantissima – dichiara l’avv. Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio l’investitrice – è la prima sentenza che esamina l’adeguatezza, escludendola in considerazione della sua complessità e del suo ammontare, di quel piano finanziario per un giovane e inesperto risparmiatore. Sarebbe stato il caso che i giudici avessero sempre tenuto conto di tale circostanza, così da non passare, com’è purtroppo accaduto, da decisioni favorevoli a sentenze contrarie”.
Il caso “My Way” a Milano: nel 2000 si era affidata al promotore finanziario che l’aveva convinta a investire i suoi risparmi nel piano “My Way”. Il Tribunale di Milano ha dichiarato ai sensi dell’art. 30 Tuf la nullità del piano finanziario negoziato presso l’abitazione dell’investitore (in provincia di Taranto) perché in esso non era contenuto l’avviso scritto sulla facoltà di recesso di 7 giorni. La banca è stata quindi condannata a restituire l’importo di 7600 euro, oltre gli interessi, ossia l’importo delle rate pagate sino al 2003, quando la donna ha deciso di sospendere il pagamento delle stesse. “Il Tribunale di Milano conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato – spiega l’avvocato Martino Bianchi, legale di Confconsumatori che ha tutelato in giudizio l’investitrice – secondo il quale il piano My Way, e così il suo omonimo 4You, è uno strumento finanziario soggetto alla disciplina di cui al d.lgs 58/1998 (cd. Tuf). Ne consegue quindi l’applicazione dell’art. 30 Tuf sul diritto di recesso. Correttamente il Tribunale rileva che l’indicazione della facoltà di recesso riportata in uno degli allegati del piano finanziario è del tutto irrilevante in quanto detta facoltà deve riferirsi all’intero piano finanziario, non a singoli allegati, e deve quindi essere espressamente riportata nel testo contrattuale”.
