Mediazione obbligatoria, UE: non colto lo spirito della Direttiva
La mediazione civile e commerciale è finita nel mirino della Commissione Europea. Gli agenti della Commissione Europea, infatti, nel procedere alla disamina della legge in questione hanno sollevato alcune perplessità. In particolare – rilevano – non è stato colto lo spirito della direttiva CEE 52/2008. “La Commissione Europea non ha fatto altro che avvalorare la nostra tesi” ha commentato Pietro Giordano, Adiconsum, che fin dall’inizio aveva sollevato dubbi sull’obbligatorietà della legge, proprio nella parte contestata dall’Europa.Innanzitutto – ha spiegato Giordano – la legge sulla mediazione obbligatoria disattende il carattere di ricorso volontario a tale strumento da parte del consumatore, che è invece proprio il DNA della mediazione. Le pesanti sanzioni poi comminate al consumatore in caso di non accoglimento delle scelte del mediatore inficiano la libera scelta del consumatore di proseguire o meno nella trattativa, precludendogli anche la possibilità di adire le vie giudiziarie tradizionali.
Siamo proprio sicuri che la mediazione obbligatoria rappresenti la soluzione più economica per il consumatore nella risoluzione delle sue controversie con le imprese? Si è chiesto Giordano ricordando che “la direttiva europea si proponeva di diffondere la cultura delle ADR (alternative dispute resolution) quale alternativa ai contenziosi nei Tribunali, mantenendo il loro carattere di peculiarità”.
Volontarietà, gratuità, interrompibilità del procedimento in qualunque fase, possibilità, in caso di non accordo, di adire altre vie, comprese quelle giudiziarie tradizionali – ha concluso Giordano – sono tutti elementi rispettati nella conciliazione paritetica, che vede la presenza di un rappresentante dei consumatori e uno dell’impresa. La sua efficacia è testimoniata dal gran numero di conciliazioni sottoscritte con tutte le maggiori imprese di servizio, compresi anche quei problemi per cui ora è richiesta la mediazione obbligatoria (segno evidente che tale strumento è ritenuto efficace anche da parte delle aziende) e dalle migliaia di consumatori che in questi anni si sono avvalse di tale procedura. Chiediamo al Governo di adoperarsi per la diffusione di tutte le possibili composizioni alternative nelle controversie imprese-consumatori.
Ho letto con interesse il vostro articolo.
Nelle 33 pagine del parere della Commissione UE vengono espresse, in effetti, alcune perplessità su due punti della normativa sulla mediazione obbligatoria vigente in Italia.
Per essere precisi, la Commissione ritiene che il procedimento di mediazione non debba avere costi “manifestamente sproporzionati” rispetto a quelli del successivo giudizio e che non debba limitare “in maniera sproporzionata” la libertà delle parti di interrompere la mediazione e ricorrere alla via giurisdizionale, con particolare riferimento alla facoltà del mediatore di proporre alle parti una soluzione conciliativa.
Su ciò mi limito solo a rilevare che il parere espresso dalla Commissione UE non è in sé relativo alla normativa italiana, ma più precisamente ai quesiti pregiudiziali rivolti dal Giudice di Pace di Mercato San Severino alla Corte di Giustizia Europea con il suo ricorso. In particolare il GdP ha formulato i quesiti partendo da presupposti precisi:
– che il procedimento di mediazione arriva ad avere costi doppi rispetto al giudizio ordinario;
– che il mediatore possa, e in alcuni casi addirittura debba, formulare una proposta conciliativa anche contro il volere delle parti.
Ora, la totale lontananza dalla realtà dell’asserzione sui costi è talmente palese che non vale neppure la pena di analizzarla troppo di fino: chiunque abbia dovuto sostenere le spese di un giudizio civile, che in Italia dura in media nove anni ma arriva anche a superare i venti, conosce bene la differenza fra le diverse decine di migliaia di euro di spese da sopportare per il giudizio e le poche centinaia di euro di costi della maggior parte dei procedimenti di mediazione, fra l’altro almeno parzialmente rimborsati tramite credito d’imposta.
Più a fondo va analizzata la questione della proposta conciliativa del mediatore.
Da un’analisi accurata della normativa italiana, infatti, riscontriamo come da nessuna parte, e in nessun caso, essa preveda che il mediatore “debba” formulare una proposta conciliativa contro la volontà delle parti.
Anche qui, dunque, non troviamo riscontro con la realtà e parrebbe di nuovo che il parere della Commissione UE sia stato espresso su dei presupposti non corretti.
Al di là di ciò, comunque, le conclusioni della Commissione danno il via libera alla mediazione obbligatoria, alla sua onerosità (a patto che non sia “manifestamente sproporzionata”) e alle sanzioni per le parti che non si presentino in mediazione, mentre dà parere negativo solo sulle previsioni sanzionatorie contro chi non accolga la proposta conciliativa del mediatore.
Venendo alla questione relativa alla conciliazione paritetica, poi, fatico a vederne la contrapposizione con la mediazione obbligatoria.
Le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione, infatti, sono in massima parte estranee al rapporto consumatore–azienda, con l’eccezione della RC auto, che comunque, statistiche alla mano, è da sempre il fanalino di coda quanto a ricorso alla conciliazione paritetica e relativi risultati.
La mediazione civile, come tutte le altre ADR, altro non è che uno strumento a disposizione delle parti, reso obbligatorio soltanto per quelle materie per le quali il ricorso alla giurisdizione va oltre ogni limite di ragionevolezza (pensiamo al condominio, con quasi due milioni fra atti di citazione e querele l’anno).
È chiaro che se una controversia in materia di RC auto si chiude in conciliazione paritetica non sarà necessario alcun giudizio, e quindi alcun procedimento di mediazione.
L’utilizzo della conciliazione paritetica, che è qualcosa di diverso dalla mediazione (non è condotto da un terzo indipendente e imparziale, ma da rappresentanti delle parti), è assolutamente efficace per alcune tipologie di controversie ma non per altre.
In modo particolare la conciliazione paritetica è intesa come negoziazione di parte condotta da rappresentanti (analogamente ai tentativi di transazione fra avvocati) e non come una mediazione (dove le parti, personalmente, sono protagoniste e il mediatore cerca di portare alla luce i loro interessi, anche al di là della domanda iniziale, facendo riprendere il dialogo): la conciliazione paritetica può essere quindi ben vista come un primo strumento al quale ricorrere, rivolgendosi poi ad altri metodi ADR in caso di fallimento.
È chiaro, poi, che nessuno strumento ADR è efficace sempre e comunque: il fallimento della conciliazione obbligatoria in materia di lavoro (abbastanza simile a quella paritetica) e i buoni risultati della conciliazione in materia di telecomunicazioni (anche qui obbligatoria) ne sono la prova, così come lo sono le statistiche sugli ottimi risultati ottenuti, quando le parti partecipano al procedimento, dalla mediazione civile.
L’importante, in un Paese con nove milioni di processi (fra civili e penali) l’anno, è la diffusione della cultura dell’ADR per ridurre in maniera drastica la litigiosità e il ricorso al giudizio.
Il totale controsenso sarebbe, invece, lo scontro fra fautori di diverse tipologie di ADR (conciliazione contro mediazione, arbitrato contro conciliazione, mediazione contro negoziazione),
che potrebbe solo portare al fallimento, questo sì generalizzato, di questi strumenti, con buona pace dei propositi iniziali e somma gioia dei fautori della “causa a ogni costo” e della “causa che più pende e più rende”.
Ho letto con interesse la risposta del sig. Paolo Capezzuoli, e a mio avviso è un’analisi oculata ed onesta della situazione. E’ lapalissiano che una mediazione sia infinitamente più economica di una causa e non è il caso di dilungarmi. Anzi, per rendere più economica la soluzione ADR, proporrei di impedire l’introduzione della obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato. In sintesi, mi pare che molti argomenti dell’avvocatura o di chi contro a questo istituto siano pretestuosi e solo di natura finalizzata a mantenere l’introito. Ma per favore non arriviamo all’assurdo!! Le associazioni dei consumatori dovrebbero battersi per questa novità ampiamente efficace ed economica e direi finalmente alternativa.