Scatta definitivamente l’obbligo di indicare obbligatoriamente in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari come burro, formaggi, yogurt. È scaduto infatti il termine di 180 giorni fissato per smaltire le confezioni etichettate con il vecchio sistema. Il decreto relativo all’Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, è stato approvato congiuntamente dai ministri delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, e dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, per dare attuazione al regolamento (UE) n. 1169/2011.

L’obbligo di indicare l’origine in etichetta”, spiega Coldiretti, “salva dall’omologazione l’identità di ben 487 diversi tipi di formaggi tradizionali censiti a livello regionale territoriale e tutelati perché realizzati secondo regole tramandate da generazioni che permettono anche di sostenere la straordinaria biodiversità delle razza bovine allevate a livello nazionale”.

D’altra parte, il nuovo sistema di etichettatura sembra rispondere alle esigenze di trasparenza degli italiani che, secondo la consultazione pubblica online del Ministero delle politiche agricole, in più di 9 casi su 10, considerano molto importante che l’etichetta riporti il Paese d’origine del latte fresco (95%) e dei prodotti lattiero-caseari quali yogurt e formaggi (90,84%), mentre per oltre il 76% lo è per il latte a lunga conservazione.

A cosa si dovrà quindi fare attenzione da oggi in avanti? Innanzitutto al “Paese di mungitura” e al “Paese di confezionamento e trasformazione“: in etichetta perciò dovrà essere specificato sia dove è stato munto il latte sia dove è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della dicitura: “origine del latte”: nome del Paese.

Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le diciture: “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.


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