La bussola dei diritti. Natale, tempo di viaggi. Focus: il danno da vacanza rovinata
Da giorni si respira aria di Natale, le vetrine sono addobbate a festa, le strade illuminate, i supermercati pieni di panettoni e torroni, i negozi riservano sconti speciali per le strenne natalizie, le agenzie di viaggi offrono le mete più varie per chi vorrà approfittare di queste vacanze per partire. Perchè non farsi contagiare dalla voglia di evadere e staccare dalla routine del quotidiano? Tra Natale, Capodanno e l’Epifania c’è solo l’imbarazzo della scelta, resta solo decidere dove andare.
Le mete preferite sono le più disparate. C’è chi preferisce visitare le capitali europee, chi non ama il freddo e vuole trascorrere il Natale al caldo in riva al mare, e poi c’è chi ama la settimana bianca, chi una vacanza di assoluto relax in agriturismo o magari in una SPA. Insomma, non resta che scegliere e acquistare il pacchetto turistico desiderato. Nell’ era del digitale poi è tutto ancora più semplice se si pensa che la scelta può essere effettuata comodamente dal proprio divano di casa. Attenzione però a quando si acquista on-line, è necessario verificare le condizioni contrattuali che si stanno sottoscrivendo per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese, anche se costituisce buona prassi prestare la medesima attenzione anche per gli acquisti tradizionali. Una volta scelto il viaggio “tutto compreso” quindi, prima di procedere con il click , se si tratta di acquisto on-line, o con la firma, se si tratta di acquisto off-line, e aderire in toto alle condizioni di contratto previste per quel tipo di vacanza, è bene informarsi sui propri diritti e sulle modalità per farli valere in caso di necessità, per potersi tutelare al meglio.
Può capitare a esempio, che non vi sia rispondenza tra quanto previsto sul depliant pubblicitario dell’agenzia di viaggio o del tour operator e quanto realmente usufruito dal turista durante tutto il soggiorno. In tali casi si parla di danno da vacanza rovinata enunciato anche dal Codice del turismo come danno “correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta”.
Tutte le informazioni esplicitamente indicate nei cataloghi per pubblicizzare il prodotto turistico finalizzandolo alla vendita sono delle vere e proprie clausole che, una volta accettate dal turista con la conclusione del contratto di adesione, vincolano anche l’agenzia di viaggi o il tour operator a seconda di chi abbia proposto il viaggio al consumatore. Alla luce di quanto indicato finora quindi, ogni eventuale discordanza o difformità riscontrata dal consumatore durante l’intera vacanza gli dà pieno diritto a richiedere il risarcimento del danno subito. Per vacanza rovinata, la previsione del Codice del turismo richiede che l’ “inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza”. In pratica il danno da vacanza rovinata altro non è che un disagio morale vissuto dal viaggiatore che non riesce a vivere a pieno una vacanza programmata da tempo.
Come deve comportarsi il consumatore per far valere i suoi diritti e ottenere il risarcimento previsto per legge? Per prima cosa è necessario raccogliere delle riproduzioni fotografiche ed eventuali testimonianze di altri vacanzieri che si sono trovati nelle medesime condizioni di disagio e in secondo luogo, presentare all’organizzatore del viaggio tutto compreso (agenzia di viaggi o tour operator) un reclamo con annessa richiesta di risarcimento del danno entro il termine di dieci giorni dal rientro dalla vacanza. L’organizzatore del viaggio non è responsabile se la mancata o inesatta esecuzione del contratto è addebitabile al consumatore o deriva da un fatto imputabile a terzi o da caso fortuito e forza maggiore.
Oltre al danno da vacanza rovinata il consumatore potrebbe trovarsi davanti a delle variazioni contrattuali dovute, ad esempio, ad un aumento del prezzo del carburante, del trasporto o delle tasse, come anche davanti a una cancellazione del viaggio da parte dell’organizzatore. In tali casi vi sono delle tutele specifiche per il consumatore che gli permettono di scegliere se aderire alle modifiche unilaterali o recedere dalle stesse.
Inoltre, qualora il danno legato al bagaglio del viaggiatore (perdita, ritardo, danneggiamento) si vada ad aggiungere ad altri danni legati alla inadempienza dell’organizzatore, lo stesso sarà chiamato in causa a fronte di una unica richiesta di risarcimento avanzata dal consumatore.
Entro il 1° gennaio 2018 tutti i Paesi dell’Unione Europea dovranno recepire la direttiva comunitaria sui pacchetti turistici tutto compreso che ha l’obiettivo di aumentare la trasparenza, rafforzare le tutele per viaggiatori (anche per gli acquisti di viaggi effettuati online) e uniformare maggiormente le legislazioni sul tema dei diversi Stati membri. In attesa del recepimento della direttiva continuano a valere le norme attuali.
Le regole finora enunciate valgono solo in caso di pacchetto turistico tutto compreso, disciplinato dal codice del turismo come tipologia contrattuale avente ad oggetto “i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio”. Diversamente si applicano delle regole relative alle singole fattispecie del settore di riferimento di cui si dirà in maniera più approfondita nella prossime edizioni settimanali della “Bussola dei diritti”.
di Claudia Ciriello