La bussola dei diritti. Pacchetti turistici, dal 1° luglio nuove tutele per chi viaggia
Pacchetti turistici, in arrivo nuovi diritti per chi viaggia. Dal 1° luglio 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2015/2302 sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati, recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. n. 62/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 6 giugno. La nuova disciplina introduce maggiori tutele per la tipologia di viaggi “tutto compreso”, dettate da una esigenza europea e dalle nuove abitudini dei viaggiatori che si sono fatte strada negli anni. Le nuove tecnologie, l’era del digitale , l’e-commerce hanno di fatto modificato le abitudini dei consumatori. Che sono diventati sempre più esigenti sia nella scelta delle mete vacanziere, che del prezzo. Anche le agenzie di viaggi sono considerate “obsolete”. Il legislatore europeo avendo ben chiara questa evoluzione, ha pensato bene di integrare la normativa precedente, in modo da armonizzarla con la società attuale.
Sono diverse le novità introdotte dal decreto legislativo di recepimento della nuova direttiva e le più significative riguardano l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico. Per prima cosa infatti nella legge si elimina il riferimento ai contratti conclusi in Italia in modo da coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si evidenzia che sono ricompresi anche i contratti on-line, i pacchetti “su misura” ed i c.d. pacchetti “dinamici”. Per “pacchetto turistico”si intende pertanto, la combinazione di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico, ai fini dello stesso viaggio purchè combinati da un unico professionista. Allo stesso tempo devono considerarsi “pacchetti tutto compreso” anche quei servizi conclusi con contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, purchè acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, o pubblicizzati comunque con la formula del “pacchetto”. Lo stesso dicasi per quei servizi combinati entro le 24 ore dalla conclusione del primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.
Non sono viaggi tutto incluso e non si applica la disciplina di settore in esame, a tutte quelle combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione medesima. Altra importante novità in linea con le tutele pre-contrattuali finora legiferate dall’Europa (si pensi alla direttiva Consumer Rights) riguarda il modulo informativo standard che l’organizzatore e il venditore forniscono ai viaggiatori prima della conclusione del contratto sempre in termini di pacchetto turistico. Tra le informazioni pre-contrattuali da fornire sono ricomprese anche una serie di informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti ( a esempio la lingua in cui sono erogati i servizi, l’idoneità o meno del viaggio per persone con mobilità ridotta, dettagli su orari e coincidenze dei mezzi di trasporto). Insomma, sia le agenzie di viaggi e i tour operator tradizionali, che le piattaforme online di nuova generazione, dovranno adeguarsi alle nuove previsioni in essere dal 1 luglio e fornire in modo chiaro e trasparente tutte le informazioni sui diritti e i doveri di chi viaggia nella fase antecedente alla stipula del contratto di viaggio.
Ma cosa prevede la nuova disciplina in termini di contenuti del contratto di “pacchetto turistico”? In primis il diritto di recedere senza corrispondere alcuna penale al professionista in caso di circostanze eccezionali e inevitabili. Il consumatore potrà disdire il contratto turistico tutto compreso prima della partenza senza penali , laddove si verifichino le suddette circostanze straordinarie. Potrà inoltre annullare la vacanza anche in assenza di circostanze straordinarie, con il riconoscimento delle debite penali all’organizzatore. Il diritto di recesso senza penali potrà essere esercitato anche in presenza di un aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% , introducendo così una soglia più bassa per l’incremento del prezzo del pacchetto rispetto a quella che era prima in vigore del 10%. In questo modo i viaggiatori che vorranno recedere per un incremento del prezzo del viaggio superiore all’8% rispetto all’importo pattuito in sede di prenotazione (per maggiorazione dovute all’incremento dei prezzi dei carburanti, alle variazioni dei tassi di cambio, al rincaro delle imposte di soggiorno) non dovranno in alcun modo pagare delle penali al professionista. L’anticipo versato, in caso di disdetta, andrà restituito.
Un’altra importante novità introdotta dal decreto legislativo sui servizi turistici, è che dal 1 luglio in poi l’organizzatore del viaggio tutto incluso è considerato “legalmente responsabile dei servizi offerti ai propri clienti”, riconoscendo in questo modo una intensificazione della responsabilità della impresa per l’inesatta esecuzione del pacchetto. In questi casi il viaggiatore avrà diritto a una riduzione del prezzo oltre all’eventuale risarcimento del danno subito e alla possibilità di recedere dal contratto.
Se l’organizzatore del viaggio fallisce o sparisce? La norma dispone che “i contratti di organizzazione di pacchetti turistici sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o di fallimento, senza ritardo e su richiesta del viaggiatore, garantiscono il rimborso del prezzo versato per l’acquisto e il rientro immediato nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del turista, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del ritorno”. Insomma, il consumatore dovrà essere totalmente rimborsato e laddove la vacanza fosse già iniziata, essere rimpatriato senza spese aggiuntive per qualunque viaggio all’estero e all’interno di un singolo Paese, Italia inclusa.
Se la vacanza acquistata non corrisponde a quella pubblicizzata?In tal caso il viaggiatore insoddisfatto o gabbato potrà richiedere il risarcimento dei danni o una riduzione del prezzo, dove possibile. Si avrà tempo 3 anni (non più 2) per i danni alla persona prima che il diritto si prescriva, mentre per altri tipi di danni da vacanza rovinata, gli anni a diposizione per far valere i propri diritti saranno 2 anni (non più 1).
Se le tutele sono disattese da parte dell’organizzatore come mi posso tutelare? In caso di violazione delle norme in esame da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi , fino alla cessazione dell’attività in caso di recidiva reiterazione. Competente alla irrogazione delle sanzioni è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. E’ opportuno pertanto inoltrare formale reclamo all’organizzatore della vacanza lamentando tutti i disservizi e le tutele disattese, comunicando le anomalie subite anche a una delle associazioni dei consumatori iscritte al CNCU per poter ricevere assistenza in caso di necessità.
di Claudia Ciriello