La bussola dei diritti. Come difendersi se la lista d’attesa è lunga
Un cittadino su tre denuncia di non poter accedere ai servizi sanitari. Inoltre le liste d’attesa, soprattutto per esami diagnostici, e i costi a carico dei cittadini continuano a essere una nota dolente per riuscirsi a curare nel nostro Paese. Queste le principali criticità emerse dall’ultimo rapporto PiT salute di Cittadinanzattiva, presentato lo scorso 11 dicembre. Curarsi rischia sempre di più di diventare un lusso per pochi e non un diritto per molti, seppur sia sancito dalla nostra costituzione. Come tutelarsi se ci si trova davanti a liste d’attesa più lunghe del previsto?
E’ vero che ci sono dei tempi massimi per tutte le prestazioni sanitarie? Per prima cosa occorre precisare che la lungaggine delle liste d’attesa è diventato un fenomeno che ricade indirettamente sulle persone più svantaggiate economicamente, che di fatto si vedono ridotte la possibilità di accedere alla cure, alla diagnostica e alle prestazioni sanitarie in genere, non potendo ricorrere al privato o all’intramoenia. Ci sono però dei diritti dei cittadini che possono far valere a seconda del problema che si presenta.
A esempio, è bene sapere che la norma è chiara quando stabilisce che ogni cittadino ha diritto alle prestazioni mediche in tempi certi, stabilendo quali siano i tempi massimi di attesa. In particolare, a livello nazionale sono previsti dei tempi massimi di attesa solo per 58 prestazioni sanitarie tra diagnostica, specialistica ambulatoriale (prime visite o primi esami diagnostici) e per alcuni ricoveri. Le Regioni a loro volta recepiscono il Piano Nazionale indicando, in un proprio atto, le prestazioni garantite ed i relativi tempi massimi d’erogazione in ciascuna regione. Per semplificare quindi, sono stabiliti 30 giorni d’attesa per le visite specialistiche e 60 giorni per gli esami diagnostici, ma se la lista d’attesa diventa troppo lunga rispetto ai tempi imposti dalla legge, non è necessario ricorrere a una clinica o studio privato pagando di più per una prestazione sanitaria che non è stato possibile garantire nei tempi in una asl o struttura pubblica con il solo pagamento del ticket sanitario.
Piuttosto si ha diritto a richiedere formalmente l’individuazione della struttura pubblica o convenzionata, che possa erogare la prestazione di diagnostica o specialistica entro i tempi massimi stabiliti o in alternativa autorizzare la prestazione in intramoenia senza oneri aggiuntivi oltre al ticket. Il cittadino dovrà presentare al direttore Generale dell’Azienda Sanitaria (ASL) di appartenenza una richiesta formale, inviata a mezzo raccomandata a/r, per una prestazione in regime di intramoenia dal momento che pur essendo inserita nel Piano nazionale di contenimento delle liste d’attesa la prestazione non è stata garantita nei tempi previsti. Per conoscere i tempi di erogazione delle prestazioni della propria Asl i cittadini dovrebbero poter verificare l’elenco delle prestazioni direttamente sui siti web della azienda sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera, presso l’Urp o il Cup.
E se la lista è “bloccata”? Può capitare che la Asl o l’azienda ospedaliera comunichi che la lista è sospesa o chiusa per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie. Attenzione perché la pratica delle liste d’attesa bloccate è assolutamente vietata dalla Legge tanto che le Regioni possono applicare ai responsabili della violazione anche una sanzione che va da 1000 a 6000 euro. In tali casi è opportuno segnalare subito l’anomalia alla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria, all’Assessorato alla Sanità della tua Regione richiedendo al contempo, lo sblocco delle liste con il ripristino dell’attività di prenotazione oltre all’applicazione della sanzione amministrativa.
di Claudia Ciriello