Diritto d’autore online, avvocato Cgue si esprime su Google e uso “snippet”
Le norme tedesche sull’uso degli “snippets” da parte di Google e dei motori di ricerca non possono essere applicate perché non sono state notificate alla Commissione europea. Queste norme rappresentano una regola tecnica che riguarda la fornitura dei prodotti editoriali attraverso i motori di ricerca su Internet, quindi riguardano un servizio della società dell’informazione, e come tali dovevano essere notificate alla Commissione. Questa la proposta fatta dall’avvocato generale della Corte di Giustizia – che inizia ora a deliberare – su un caso che riguarda Google e il diritto d’autore degli editori a stampa.
Di cosa stiamo parlando? Gli snippet sono quelle brevi “anteprime” online che visualizzano solo una parte del testo di un articolo. Gli estratti di testo, immagini e video di cui si parla sono quelli pubblicati dal motore di ricerca di Google e da Google News in una questione sollevata in Germania. Nel 2013 il paese ha infatti introdotto un diritto connesso al diritto d’autore per gli editori della stampa, senza notificare il progetto alla Commissione. Le norme tedesche prevedono che il motore di ricerca su Internet non sia legittimato, senza autorizzazione, a fornire estratti di testi, immagini e video forniti da editori della stampa – fatta accezione per singole parole ed estratti di testo molto ridotti. La società VG Media, che gestisce fra l’altro i diritti degli editori, ha proposto a nome dei soci un’azione per risarcimento danni nei confronti di Google per l’uso da parte di quest’ultima, a partire dal 1º agosto 2013, di estratti di testo, immagini e video ricavati da contenuti editoriali e multimediali prodotti dai soci della VG Media, senza versare canoni.
Si tratta di una norma tecnica che riguarda la società dell’informazione e che deve essere notificata alla Commissione secondo il diritto Ue? Questa la domanda sulla quale la Corte di giustizia dovrà pronunciarsi. Oggi l’avvocato generale propone di rispondere in senso affermativo e ritiene che “la nuova normativa tedesca in parola sul diritto connesso al diritto d’autore per gli editori della stampa costituisca una regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34.” Le norme tedesche, prosegue l’argomentazione, sono specificamente rivolte ai servizi della società dell’informazione quindi dovevano essere notificate alla Commissione europea.
Nelle conclusioni dell’avvocato c’è il riconoscimento dei cambiamenti che internet ha portato nell’informazione e nel consumo di prodotti mediali e il tema dei diritti di proprietà intellettuale da riconoscere agli editori di giornali. L’avvocato riconosce che la normativa tedesca “è stata adottata al fine di rafforzare i diritti di proprietà intellettuale degli editori di giornali e, per estensione, al fine di favorire sia la diversificazione dei media che la libertà di stampa. L’onnipresenza di Internet e l’accesso diffuso ai personal computer e agli smartphone ha fatto sì che nel corso di mezza generazione le prassi precedentemente consolidate dei consumatori in relazione al consumo di prodotti mediatici – non da ultimo l’effettivo acquisto di giornali – siano cambiate radicalmente”. Di conseguenza, prosegue, il legislatore di ogni Stato ha diritto in linea di principio a reagire ai cambiamenti nelle abitudini dei consumatori.
Si legge nelle conclusioni: “Una stampa libera e attiva è la linfa vitale della democrazia, che è la pietra angolare dell’Unione e dei suoi Stati membri. È del tutto irrealistico attendersi un giornalismo di alta qualità e diversificato che rispetti i più elevati standard di etica dei media e il rispetto della verità, se i quotidiani e gli altri mezzi di comunicazione non godono di un flusso di reddito sostenibile. Sarebbe assurdo ed ingenuo non riconoscere che il tradizionale modello commerciale di giornali in tutta l’Unione — vendite e pubblicità — è stato compromesso negli ultimi vent’anni dalla lettura dei giornali online da parte dei consumatori, il che a sua volta ha favorito l’avvento di potenti motori di ricerca come quello gestito da Google. Ciò non significa, tuttavia, che uno Stato membro abbia il diritto di eludere l’obbligo di notifica prescritto dalla direttiva 98/34. Il fatto che la notifica di una tale proposta legislativa sia prescritta dalla direttiva non implica, di per sé, neanche che il progetto di normativa sia necessariamente difettoso o censurabile dal punto di vista del mercato interno. Piuttosto, ciò che la direttiva mira a ottenere è che la Commissione (e, per estensione, gli altri Stati membri) venga a conoscenza della proposta e che, in una fase precoce, consideri le sue possibili implicazioni per il funzionamento del mercato interno”.
L’interpretazione proposta dall’avvocato alla Cgue è di dichiarare che le disposizioni nazionali come quelle tedesca, che vieta ai gestori di motori di ricerca di rendere accessibili al pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e estratti di testo di porzioni ridotte), “costituiscono regole riguardanti specificamente i servizi della società dell’informazione. Inoltre, disposizioni nazionali, quali quelle in esame, costituiscono una regola tecnica soggetta all’obbligo di notifica ai sensi di tale direttiva”. In mancanza di notifica, ne deriva che le nuove norme tedesche sul diritto d’autore non possono essere applicate. I giudici della Corte di giustizia iniziano ora a deliberare: la sentenza si avrà dunque più avanti.