TopNews. Diritto d’autore, CGUE: programmi tv su cloud solo se autorizzati
Per mettere a disposizione copie di programmi televisivi registrati su cloud serve l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore, perché quello che viene attuata è una ritrasmissione dei programmi tv con mezzi differenti. La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in questo modo su una questione che opponeva una società britannica, la VCAST, a Reti Televisive Italiane (RTI) i cui programmi venivano ritrasmessi dopo memorizzazione su nuvola informatica.
La VCAST è una società di diritto britannica, spiega la Corte, che mette a disposizione dei clienti su Internet un sistema di videoregistrazione da remoto delle emissioni di operatori televisivi italiani trasmesse per via terrestre, tra cui quelle della Reti Televisive Italiane (RTI). Il sistema capta il segnale televisivo attraverso le proprie antenne e registra la fascia oraria selezionata dal cliente in uno spazio di memorizzazione su nuvola informatica (cloud computing), mettendo così a disposizione del cliente, attraverso Internet, la copia delle emissioni radiodiffuse. La VCAST ha chiesto al Tribunale di Torino di accertare la liceità delle proprie attività invocando l’eccezione di copia privata, secondo cui l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi non è necessaria per le riproduzioni, su qualsiasi supporto, effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso. Il Tribunale ha provvisoriamente vietato le attività della VCAST in seguito a ricorso cautelare presentato da RTI. E si è rivolto alla Corte.
Con la sua sentenza di oggi, la Corte afferma che il servizio fornito dalla VCAST possiede una doppia funzionalità, consistente nel garantire al contempo la riproduzione e la messa a disposizione delle opere tutelate. Secondo la Corte, qualunque comunicazione al pubblico – quale quella che si configura nell’attività svolta dalla società VCAST – compresa la messa a disposizione di un’opera o di materiale tutelato, “dev’essere soggetta all’autorizzazione del titolare dei diritti, con la precisazione che il diritto di comunicazione di opere al pubblico ha un significato ampio, che comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione”. Le due trasmissioni, quella televisiva originaria e quella di VCAST, sono fatte in condizioni tecniche diverse e con diverse modalità di trasmissione, ognuna destinata a un proprio pubblico. Di conseguenza, conclude la Corte, “la (ri)trasmissione effettuata dalla VCAST costituisce una comunicazione al pubblico differente da quella originaria e deve, pertanto, ricevere l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi. Di conseguenza, un tale servizio di registrazione da remoto non può ricadere nell’eccezione di copia privata”.
Notizia pubblicata il 29/11/2017 ore 16.56