La mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore limita la libertà d’iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Parola di Antitrust che ha inviato a Governo e Parlamento il suo parere sulla riforma del diritto d’autore sottolineando che il disegno di legge di recepimento della direttiva europea, approvato alla Camera e attualmente in discussione al Senato, non prevede espressamente un intervento sul regime di monopolio legale della SIAE.

La riforma del diritto d’autore (attuazione della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore nel mercato interno) si basa sul principio di libertà di scelta che riconosce ai titolari dei diritti la facoltà di individuare un organismo di gestione collettiva indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti
Nel suo parere inviato al Parlamento e al Governo l’Antitrust sottolinea che in virtù del principio di libertà di scelta, che è il nucleo della Direttiva, è riconosciuto ai titolari dei diritti la facoltà di individuare un organismo di gestione collettiva “(…) indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti (…)”. Il valore e la ratio stessa dell’impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell’art. 180 l. 22 aprile 194, n. 633 (Legge sul Diritto d’autore – LDA) , ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore.
L’Autorità ritiene che, in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici, la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti d’autore limita la libertà d’iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. A suo parere, il mantenimento del monopolio legale appare in contrasto con l’obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l’incumbent senza discriminazioni.
Il recepimento della Direttiva rappresenta, a giudizio dell’Antitrust, un’occasione particolarmente rilevante da cogliere per aprire alla concorrenza l’attività di intermediazione in questo campo. Ma il disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione europea (legge di delegazione europea 2015), approvato alla Camera e attualmente in discussione al Senato, non prevede espressamente un intervento sul regime di monopolio legale della SIAE.
L’Autorità auspica quindi che la riforma di tale regime monopolistico venga accompagnata da un ripensamento dell’articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonché agli utilizzatori intermedi e finali. In tale prospettiva, l’intervento di liberalizzazione dovrebbe essere integrato da una riforma complessiva delle modalità di intermediazione dei diritti delineate dalla LDA, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione della SIAE nel mutato contesto.


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