L’avvocato generale della Corte europea ha stabilito che una società che lamenta la violazione dei propri diritti della personalità a causa della pubblicazione d’informazioni diffamatorie su Internet possa agire in giudizio nello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi per il risarcimento della totalità del danno subito. Il caso in questione riguarda una società con sede a Tallin, in Estonia, che svolge la maggior parte delle proprie attività in Svezia. La società si è ritrovata iscritta in una lista nera sul sito Internet della Svensk Handel AB, un’associazione professionale svedese, per avere commesso «truffe e frodi». In risposta a tale inserimento sono stati pubblicati più di 1000 commenti. La società ha avviato un procedimento contro l’associazione professionale svedese in Estonia, chiedendo al giudice di disporre la rimozione dalla lista nera e la cancellazione dei commenti pubblicati sul sito Internet. La società ha inoltre chiesto un risarcimento del danno causato alla sua attività commerciale, pari a 56.634,99 euro.

Nelle sue odierne conclusioni, l’avvocato generale della corte UE ritiene che una persona giuridica, la quale lamenti una violazione dei propri diritti della personalità cagionata da informazioni pubblicate su Internet, possa rivolgersi al giudice dello Stato membro in cui si trova il centro dei suoi interessi, per la totalità del danno subito.

A parere dell’avvocato generale, le persone giuridiche possono godere della protezione dei loro diritti della personalità. Tuttavia, aspetto che è ancora più importante, il buon nome e la reputazione delle persone giuridiche negli Stati membri sono tutelati non soltanto a livello di diritti fondamentali, ma più comunemente a livello legislativo.

L’avvocato generale aggiunge, poi, che non esistono motivi validi per cui le norme di competenza debbano essere applicate in maniera diversa a seconda che l’attore sia una persona fisica o giuridica. A suo avviso, un tale approccio sarebbe basato sulla presunzione che una persona fisica sia la «parte più debole» nel procedimento rispetto a un convenuto che è una persona giuridica. Secondo l’avvocato generale, Internet ha cambiato completamente tale presunzione, data la facilità con la quale le persone fisiche possono pubblicare informazioni online.

Inoltre, l’avvocato generale suggerisce che per la regola di competenza speciale per le azioni per diffamazione tramite Internet, il luogo in cui il danno è avvenuto è presumibilmente quello in cui la reputazione della persona è stata maggiormente lesa. Nei casi di diffamazione, tale luogo è il vero centro della controversia, che, a sua volta, è presumibilmente il luogo in cui quella persona (fisica o giuridica) ha il proprio centro degli interessi.

Al fine di stabilire il centro degli interessi delle persone giuridiche, l’avvocato generale considera che i fattori rilevanti sono presumibilmente le principali attività commerciali o professionali di altro tipo, che saranno determinate in modo più preciso sulla base del fatturato o del numero di clienti o di altri contatti professionali. L’avvocato generale ritiene che la sede della persona giuridica possa essere presa in considerazione, ma se in tale Stato membro non vengono svolte attività professionali e la persona giuridica non vi realizza alcun fatturato, il centro degli interessi non può essere individuato in tale luogo.

L’avvocato generale riconosce che per le persone fisiche e giuridiche può esistere più di un centro degli interessi, ma in tal caso spetterà all’attore scegliere lo Stato membro in cui agire in giudizio. Una volta operata tale scelta, e in pendenza del procedimento, non potrà agire in giudizio altrove.

Infine, l’avvocato generale considera che il giudice pertinente avrà competenza piena a pronunciarsi sulla totalità del presunto danno e a decidere quali provvedimenti concedere, compresa, come nel caso di specie, una misura inibitoria volta alla correzione e alla rimozione delle informazioni controverse.


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