Dalla CGUE via libera al meccanismo europeo di stabilità
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso che il diritto dell’Unione non osta alla conclusione e alla ratifica del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro. La questione era stata sollevata da un parlamentare irlandese secondo cui la modifica al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) da parte di una decisione del Consiglio europeo fosse illegittima. Secondo la Corte, invece, non vi è nulla di illegittimo perché la modifica verte sulle politiche e azioni interne dell’Unione. Ma facciamo un passo indietro. La modifica cui si riferisce il parlamentare è quella adottata il 25 marzo 2011 dal Consiglio europeo cha ha aggiunto al TFUE una nuova disposizione.
Si tratta, per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, della facoltà di istituire un meccanismo di stabilità che sarà attivato ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo complesso. Questa modifica del Trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, a condizione di essere stata approvata dagli Stati membri secondo le loro regole costituzionali. Gli Stati della zona euro hanno poi concluso, il 2 febbraio 2012, il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (ESM), dotato di personalità giuridica. Esso mira a mobilizzare risorse finanziarie e a fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose, commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei suoi membri che già si trovino o rischino di trovarsi in una grave situazione finanziaria.
Tale sostegno può essere accordato solo se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A tal fine, L’ESM è autorizzato a raccogliere fondi attraverso l’emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi. La capacità massima di concedere prestiti è fissata inizialmente in EUR 500 miliardi.
La Corte chiamata in causa dalla Corte Suprema Irlandese ha ritenuto che la procedura semplificata è giustificata dal fatto che la modifica contestata verte – tanto nella forma quanto nella sostanza – sulle politiche e azioni interne dell’Unione, di modo che la prima di tali condizioni è soddisfatta. Infatti, in primo luogo, la modifica non sconfina nella competenza esclusiva riconosciuta all’Unione (parte prima del TFUE) nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro. Mentre l’obiettivo principale della politica monetaria dell’Unione è il mantenimento della stabilità dei prezzi, L’ESM persegue un obiettivo chiaramente distinto, vale a dire la stabilità della zona euro nel suo complesso. Il solo fatto che tale misura di politica economica possa avere effetti indiretti sulla stabilità dell’euro non consente di equipararla ad una misura di politica monetaria. Peraltro, gli strumenti previsti per la realizzazione dell’obiettivo perseguito dal ESM di garantire assistenza finanziaria a uno Stato membro non rientrano manifestamente nell’ambito della politica monetaria.
In secondo luogo, la modifica controversa non incide neanche sulla competenza riconosciuta all’Unione (parte prima del TFUE) nel settore del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Infatti, poiché le disposizioni del TUE e del TFUE non conferiscono una competenza specifica all’Unione per instaurare un meccanismo di stabilità come quello previsto dalla decisione 2011/199, gli Stati membri la cui moneta è l’euro sono competenti a concludere tra loro un accordo per l’istituzione di un meccanismo di stabilità.
Allo stesso tempo sul Trattato MES la Corte ha rilevato che esso non ha per oggetto il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, bensì rappresenta un meccanismo di finanziamento. Infine, poiché L’ESM non pregiudica le disposizioni del TFUE relative alla politica economica e monetaria e contiene disposizioni che garantiscono che, nell’esercizio delle sue funzioni, rispetterà il diritto dell’Unione, esso non viola neanche il principio di leale cooperazione secondo cui gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione. D’altra parte, la Corte constata che l’attribuzione, da parte del Trattato ESM, di nuovi compiti alla Commissione, alla BCE e alla Corte è compatibile con le loro attribuzioni come definite nei trattati.