Corte Giustizia Ue: sì a mediazione obbligatoria ma consumatore si può ritirare
Sì alla mediazione obbligatoria preliminare nelle cause con i consumatori, ma questi devono potersi ritirare anche senza giustificarsi. Deve essere garantito sempre l’accesso alla giustizia. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione europea, per la quale “il diritto dell’Unione non osta a una normativa che prevede, nelle controversie riguardanti i consumatori, il ricorso alla mediazione obbligatoria prima di qualsiasi domanda giudiziale”. Poiché deve essere garantito l’accesso alla giustizia, il consumatore può però ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza doversi giustificare.
A rivolgersi alla Corte è stato il Tribunale di Verona, chiamato a decidere di una controversia fra due cittadini italiani e il Banco Popolare in un ambito nel quale si prevede una preliminare procedura di mediazione extragiudiziale. Il diritto italiano prevede che nell’ambito di una mediazione obbligatoria siffatta i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e non possano ritirarsi dalla mediazione senza giustificato motivo. Il Tribunale ha chiesto alla Corte di interpretare la direttiva sulle controversie dei consumatori.
La Corte ha sottolineato che la direttiva, volta a dare ai consumatori la possibilità di presentare, su base volontaria, un ricorso nei confronti di professionisti attraverso procedure di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution – ADR), potrebbe essere applicabile al caso di specie qualora la procedura di mediazione possa essere considerata una delle possibili forme di ADR, circostanza che il giudice nazionale dovrà verificare. Il carattere volontario della procedura ADR, prosegue la Corte, consiste nel fatto che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. “Assume quindi rilevanza non il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione, ma il fatto che, come espressamente previsto dalla direttiva, il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato”. Per la Corte, la procedura di mediazione preliminare al ricorso giurisdizionale può essere compatibile col principio della tutela giurisdizionale effettiva a determinate condizioni, che il giudice nazionale dovrà verificare. Le condizioni sono le seguenti: “se tale procedura non conduca a una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per rivolgersi a un giudice, sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione e non generi costi ingenti, a patto che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso alla procedura di conciliazione e che sia possibile disporre provvedimenti provvisori urgenti”.
Detto questo , per la Corte il fatto che la normativa italiana abbia istituito la procedura di mediazione rendendo obbligatorio il ricorso preliminare ad essa non è incompatibile con la direttiva Ue, ma allo stesso tempo la Corte rileva che “una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato”. Per la Corte, inoltre, “la tutela del diritto di accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore dalla procedura ADR, con o senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze sfavorevoli nei suoi confronti nelle fasi successive della controversia. Tuttavia, il diritto nazionale può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione senza giustificato motivo, purché il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro con il mediatore”.