CGUE: obbligo di residenza a chi ha protezione se finalizzato a integrazione
I beneficiari di protezione sussidiaria possono essere soggetti a un obbligo di residenza solo se finalizzato alla loro integrazione: se cioè, con la protezione internazionale riconosciuta loro da uno Stato europeo, sono più esposti a difficoltà di integrazione rispetto ad altri cittadini non Ue e residenti legalmente. Questa la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che si è espressa sui rapporti fra libertà di circolazione delle persone che hanno protezione internazionale e misure tese alla loro integrazione.
La normativa dell’Europa stabilisce che gli Stati debbano permette alle persone che hanno riconosciuta la protezione sussidiaria – non la qualifica di rifugiato, ma comunque una protezione internazionale riconosciuta per seri motivi – di circolare liberamente nel loro territorio secondo condizioni identiche a quelle riservate alle altre persone non aventi la cittadinanza dell’UE che vi risiedono legalmente. La pronuncia della Corte scaturisce da un caso sollevato dalla Germania: qui, quando i beneficiari di protezione sussidiaria percepiscono prestazioni sociali, il loro permesso di soggiorno deve essere accompagnato da un obbligo di residenza in un luogo determinato. Due cittadini siriani, giunti in Germania nel 1998 e nel 2001, si sono visti concedere protezione sussidiaria ma è stato loro imposto un obbligo di residenza, che hanno contestato davanti ai giudici.
Oggi dunque la Corte si è espressa, precisando prima di tutto che “la direttiva impone agli Stati membri di riconoscere alle persone alle quali essi hanno concesso lo status di beneficiario della protezione sussidiaria non soltanto la facoltà di spostarsi liberamente nel loro territorio, ma anche quella di scegliere il luogo della loro residenza. Di conseguenza, un obbligo di residenza imposto a tali persone costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita dalla direttiva”. In linea di principio, le persone con protezione sussidiaria non possono essere sottoposte a un regime più restrittivo di quello che applica alle persone non Ue legalmente residenti, però la Corte “giudica che è possibile imporre un obbligo di residenza ai soli beneficiari della protezione sussidiaria qualora essi non si trovino in una situazione oggettivamente comparabile a quella delle persone non aventi la cittadinanza dell’UE che risiedono legalmente nello Stato membro in questione o a quella dei cittadini di tale Stato”.
La motivazione dell’obbligo di residenza non può essere legata alla ripartizione degli oneri finanziari legati alle prestazioni sociali (la Corte dice che “la direttiva osta all’imposizione di un obbligo di residenza ai soli beneficiari dello status di protezione sussidiaria al fine di realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri connessi alle prestazioni in questione”) ma allo stesso tempo è il giudice nazionale, in questo caso quello tedesco, che deve verificare se i beneficiari di protezione sussidiaria con aiuti sociale abbiano maggiori difficoltà di integrazione rispetto agli altri, con cittadinanza non Ue, legalmente residenti e con aiuto sociale. “Nell’ipotesi in cui queste due categorie di persone non si trovassero in una situazione paragonabile in rapporto all’obiettivo di integrazione in Germania delle persone non aventi la cittadinanza dell’UE – spiega la Corte – la direttiva non osta a che i beneficiari dello status di protezione sussidiaria siano assoggettati ad un obbligo di residenza al fine di promuovere la loro integrazione, e ciò anche quando tale obbligo non si applichi ad altre persone non aventi la cittadinanza dell’UE e legalmente residenti in Germania”.