Il rifiuto delle autorità italiane di autorizzare l’accesso al trattamento sperimentale Stamina non è stato né arbitrario né discriminatorio. Con queste motivazioni la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che la decisione delle autorità italiane di rifiutare l’accesso al metodo Stamina a una donna, affetta da una malattia degenerativa, non ha leso i suoi diritti e non è stata discriminatoria. “Il valore terapeutico di Stamina non è stato provato scientificamente”, ha argomentato la Corte, per la quale il divieto di accesso a tale terapia “ha perseguito lo scopo legittimo di tutela della salute”.
“Il caso – spiega la Corte – riguardava il rifiuto da parte dei giudici di autorizzare la figlia del ricorrente di sottoporsi alla terapia compassionevole (trattamento sperimentale noto come il metodo “Stamina”) per trattare la sua malattia cerebrale degenerativa. La terapia era in fase di sperimentazione clinica e, per disposizione di un decreto legislativo, è stata sottoposta a criteri di accesso restrittivi”.
“Il divieto di accesso a questa terapia, imposto dal giudice in applicazione del decreto legislativo n. 24/2013, persegue lo scopo legittimo di tutela della salute ed è stato proporzionato a tale obiettivo – spiega ancora la Corte europea dei diritti dell’uomo – Alla decisione della Corte sono state addotte motivazioni sufficienti e la decisione non è stata arbitraria. Infatti, il valore terapeutico del metodo “Stamina”, ad oggi, non è ancora stato provato scientificamente”.
Secondo il ricorrente, la decisione presa dal Tribunale di Udine di negare l’accesso al metodo Stamina alla figlia avrebbe leso il diritto alla vita e al rispetto della vita privata e la sentenza sarebbe stata discriminatoria perché in altri casi l’accesso al metodo è stato accordato. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che nel rifiutare l’accesso al metodo Stamina il tribunale di Udine abbia “dato ragioni sufficienti” e che la decisione non sia stata “arbitraria”. I giudici sottolineano che il rifiuto è stato imposto sulla base del decreto legge n.24 del marzo 2013, che regola l’accesso al metodo Stamina e stabilisce che al metodo possono avere accesso solo i pazienti che hanno iniziato la cura prima dell’entrata in vigore della nuova legge.
La Corte europea dei diritti umani osserva che “il divieto di accesso al metodo “Stamina”, imposto dal giudice in applicazione del D.Lgs. 24/2013, ha perseguito lo scopo legittimo di tutela della salute ed è stato proporzionato a tale obiettivo. La decisione del tribunale è stata debitamente motivata e non è stata arbitraria. Inoltre, il valore terapeutico del metodo “Stamina”, ad oggi, non è ancora stato provato scientificamente”.


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