Mediazione preventiva obbligatoria o Alternative Dispute Resolution? Questo è il problema che si è posto il Tribunale di Verona quando si è trovato difronte il caso di due risparmiatori che si opponevano al Banco Popolare Società Cooperativa con riferimento ad un contratto di apertura di credito in conto corrente. Stando a quanto previsto delle norme, il sistema della mediazione obbligatoria si applica ad una serie di controversie, tra cui quelle relative a “contratti assicurativi, bancari e finanziari” (art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010). corte strasburgoTuttavia è anche certo che tali contratti – quando, come accade nel caso di specie, siano conclusi tra un consumatore e un professionista – rientrino nell’ambito delle controversie dei consumatori.

L’indecisione è stata sottoposta alla Corte di Giustizia europea alla quale è stata posta una questione pregiudiziale interpretativa delle due direttive, al fine di stabilire se, nell’ipotesi di astratta sovrapposizione dell’ambito applicativo delle due direttive, debba prevalere quella sui consumatori oppure quella della mediazione in materia civile e commerciale.

Nel sistema di mediazione obbligatoria infatti è necessaria l’assistenza obbligatoria di un difensore (e quindi con i connessi imprescindibili costi), previsto per le controversie civili e commerciali dalla legge 69/2009 e dal D.Lgs. 28/2010, attuativi della direttiva 2008/52, mentre il sistema della ADR (Alternative Dispute Resolution), è su base meramente volontaria e quindi senza la necessità dell’assistenza di un difensore, previsto per le controversie dei consumatori dal D.Lgs. 130/2015, attuativo della direttiva 2013/11.

L’Avvocato generale della Corte rileva, innanzitutto, che la direttiva del 2013 per i consumatori ha vocazione ad applicarsi a tutti i tipi di mediazione, compresi quelli di cui alla direttiva del 2008. Peraltro, quest’ultima si applica soltanto a cause transfrontaliere, mentre nel caso di specie si tratta di una causa in cui le parti hanno tutte la sede o il domicilio in Italia.

È vero che gli Stati membri possono estendere le disposizioni della direttiva del 2008 ai procedimenti di mediazione riguardanti vicende puramente interne (quindi non transfrontaliere) e che l’Italia ha fatto uso di tale facoltà: questo, però, non equivale a dire che nel caso di specie entrambe le direttive siano applicabili. Nel caso specifico, quindi, le due direttive non si sovrappongono né entrano in conflitto, quindi si applicherà soltanto la direttiva del 2013 che tende ad assicurare ai consumatori di tutta l’Unione l’accesso a procedure di mediazione indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque nell’ambito di contenziosi contro professionisti.

Secondo l’Avvocato generale, gli Stati membri, anche al fine di decongestionare i tribunali nazionali, possono rendere obbligatoria una fase stragiudiziale di composizione amichevole della lite prima dell’inizio della causa civile, anche quando si tratti di rapporti tra un professionista e un consumatore, purché ciò non impedisca o pregiudichi in alcun modo il successivo accesso alla giustizia, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.


Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?
Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione
Privacy Policy

Parliamone ;-)