Mediazione obbligatoria, scattate le nuove norme
Problemi di condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari: da qualche giorno, con il “decreto del fare”, è tornato l’obbligo di tentare la mediazione presso uno degli organismi accreditati dal Ministero di Giustizia, assistiti da un legale, prima di andare davanti al giudice per queste liti civili. La mediazione obbligatoria non è una novità: era stata introdotta tre anni fa (dal d.lgs. n.28/2010) ma era poi stata cancellata solo un paio d’anni più tardi dalla Corte Costituzionale (sentenza n.272/2012). Ora, con il “decreto del fare” la mediazione è tornata ad essere obbligatoria. Ci sono alcune novità rispetto al passato: in particolare, è diventata obbligatoria l’assistenza da parte di un avvocato e la durata massima del procedimento è fissata in tre mesi, mentre prima erano quattro. La procedura deve essere fatta presso un organismo con sede nel territorio in cui c’è il giudice competente per la controversia e se non si raggiunge alcun accordo già durante il primo incontro, le parti non devono pagare le spese di mediazione. Infine, se si arriva in giudizio, il giudice condanna la parte che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
A ricordare il cambiamento in atto è Altroconsumo, che sottolinea come “l’obbligo di affidarsi a un avvocato, se da un lato ha aggiunto un’ulteriore spesa al consumatore, dall’altro lo ha sgravato da alcune pratiche burocratiche. Sul sito del Ministero di Giustizia è possibile comunque trovare l’elenco degli organismi accreditati”. Come prosegue la procedura? Una volta scelto l’organismo accreditato, occorre presentare una domanda contenente l’indicazione delle parti, dell’oggetto, della pretesa e delle relative ragioni. A questo punto viene designato un mediatore e viene fissato un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione (non oltre trenta giorni dal deposito della domanda).
Ci sono però materie nelle quali non occorre affidarsi a un legale. E’ il caso dei problemi con gli operatori telefonici, per i quali ci si può rivolgere ai Corecom o alle conciliazioni paritetiche offerte dalle associazioni dei consumatori.