CGUE: collisione fra aereo e uccello è circostanza eccezionale, niente indennizzo
Se un aereo entra in collisione con un uccello questa è una circostanza eccezionale e dunque il ritardo prolungato del volo non dà luogo a un indennizzo per i passeggeri. Ma se un esperto autorizzato certifica che l’aereo è in grado di volare, non si può giustificare ulteriore ritardo con la necessità di fare un secondo controllo da parte di “esperti di fiducia”. Dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea arriva un’interessante sentenza sul trasporto aereo e sul riconoscimento dell’indennizzo per coprire i ritardi. Il caso vede opporsi una coppia che nel 2013 viaggiava verso la Repubblica ceca dalla Bulgaria attraverso un volo della compagnia aerea ceca Travel Service.
L’aereo aveva già effettuato diverse tratte: in una di queste c’era stato il guasto tecnico di una valvola, che aveva richiesto un intervento di un’ora e quarantacinque minuti. In seguito, secondo quanto afferma la Travel Service, l’aereo era entrato in collisione con un volatile all’atterraggio del volo da Burgas a Brno, circostanza che aveva reso necessario il controllo tecnico dell’apparecchio. Questo era stato fatto prima da una società locale, poi da un secondo tecnico della Travel Service richiesto dalla società proprietaria dell’aereo: nessuno dei due controlli aveva riscontrato danni che compromettessero l’idoneità a volare. Due incidenti che però sono costati alla coppia un ritardo nell’arrivo nella Repubblica ceca di ben cinque ore e venti minuti. I due hanno dunque chiesto il pagamento di una compensazione di 6.850 corone ceche, circa 250 euro, perché il volo è arrivato a destinazione con un ritardo di oltre tre ore.
Il caso è arrivato alla Corte sulla scia di una domanda: l’incidente con il volatile è una circostanza eccezionale? Perché il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare che il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. La Corte si è pronunciata affermando che, se il difetto tecnico di un aereo non è circostanza eccezionale, lo è invece la collisione coi volatili. Per la Corte infatti “non essendo una collisione tra un aeromobile e un volatile, e l’eventuale danno provocato da tale collisione, intrinsecamente legati al sistema di funzionamento dell’apparecchio, tale collisione non è, per la sua natura o per la sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugge, quindi, al suo effettivo controllo. Di conseguenza, la collisione tra un aeromobile e un volatile costituisce una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento”.
La Corte precisa però che, poiché l’aereo era già stato controllato da un esperto autorizzato, il secondo controllo del velivolo non era necessario per verificarne l’idoneità al volo, e dunque il ritardo derivante da un tale controllo non può essere giustificato per quanto riguarda l’obbligo di compensazione previsto dal regolamento. Sulla collisione, ancora, la Corte insiste che il vettore può essere tenuto ad adottare misure preventive per ridurre il rischio ma non è responsabile del mancato rispetto di queste misure da parte dei gestori degli aeroporti o dei controllori di volo.
Nel caso in questione, il ritardo è stato causato da una circostanza eccezionale – la collisione col volatile – e da una che eccezionale non è ed è imputabile al vettore, ovvero il guasto tecnico: in pratica bisogna “scorporare” i due ritardi e vedere se risulta un tempo superiore a tre ore. Come dice la Corte, “il ritardo imputabile alla circostanza eccezionale deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo di cui trattasi al fine di valutare se la parte del ritardo imputabile al vettore sia pari o superiore a tre ore e debba quindi essere oggetto di una compensazione pecuniaria”.