Clausole vessatorie, rimborsi di commissioni, pagamenti da sostenere in caso di estinzione anticipata del prestito: una sentenza del Tribunale di Bolzano su un caso di cessione del quinto ha in parte accolto le richieste di un pensionato, assistito dal Centro Tutela Consumatori Utenti, riguardo un contratto di finanziamento che aveva stipulato qualche anno fa con una società finanziaria milanese, la Italcredi Spa. Il testo del contratto è stato considerato chiaro ma sono stati riconosciuti alcuni punti in favore del consumatore.
Il caso riguarda un pensionato che, dopo aver letto un volantino pubblicitario della società Italcredi, si era recato presso la filiale della società a Bolzano, per richiedere un prestito di 6.500 euro, allettato dal tasso di interesse (nominale, annuo) offerto del 5,60%. Aveva quindi deciso di accettare l’offerta e di stipulare il contratto di finanziamento. Il contratto prevedeva il rimborso del capitale, degli interessi e di costi vari, con pagamento di 120 rate mensili di euro 141 l’una. Spiega il CTCU: “In pratica, l’utente, a fronte di un finanziamento di 6500 euro, ne dovrebbe versare in totale, a scadenza ben 16.920!”. Il pensionato, ritenendo di aver ottenuto informazioni ingannevoli e fuorvianti in sede precontrattuale e contrattuale, dopo aver chiesto assistenza al CTCU, si è rivolto al Tribunale di Bolzano, per richiedere, tra le altre cose, l’annullamento del contratto e avanzando una serie di altre richieste.
Il Tribunale  di Bolzano, dopo un’istruttoria durata oltre tre anni, ha pronunciato qualche settimana fa la sua sentenza, dando ragione, in parte, alle richieste avanzate dall’utente-attore.  Intanto, la finanziaria è stata condannata a restituire all’utente 846 euro, previste in contratto quali “commissioni agente/mediatore creditizio”: il Tribunale ha ritenuto, infatti, che tale voce del contratto non fosse dovuta, in quanto è emerso che il finanziamento era stato concluso senza l’intervento concreto di un “agente” o “mediatore”. L’utente, all’atto della richiesta del prestito, si era infatti recato in una “filiale” di Italcredi, presumendo di parlare con un dipendente della stessa società. Di qui l’obbligo di restituzione dell’importo a carico della società.
La clausola (prevista nel contratto) che obbligava il cliente, in caso di estinzione anticipata, al pagamento per intero del premio assicurativo pattuito (€ 2.419,00) è stata dichiarata in contrasto con l’art.125 del Testo Unico Bancario e quindi nulla. Il Tribunale ha dunque previsto che all’attore spetti, in caso di estinzione anticipata del prestito, il rimborso del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto, anche se egli abbia sostenuto tale importo in un’unica soluzione.
Anche per quanto riguarda gli oltre 3.000 euro previsti in contratto a titolo di “commissione del cessionario (la società finanziaria) per attività preliminari e conclusive del finanziamento”, il Tribunale ha previsto che, sempre e solo in caso di estinzione anticipata del mutuo, un terzo di dette commissioni siano da rimborsare all’utente, detratta però la quota per il tempo in cui il contratto ha avuto esecuzione (si tratta delle cd. commissioni recurring). Anche in questo caso il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola del contratto, che escludeva ogni rimborso per commissioni del cessionario. La finanziaria è stata infine condannata a rifondere due terzi delle spese di lite sostenute dall’attore.
Questi dunque i punti della sentenza in favore del consumatore. Il Tribunale ha però precisato anche che il testo del contratto, sottoscritto numerose volte dall’utente, era sufficientemente chiaro per comprendere i dati essenziali del negozio (tassi, rate, oneri e commissioni), e quindi nessun errore, né dolo a carico dell’Istituto poteva ravvisarsi nel caso specifico. L’utente avrebbe dovuto leggere almeno le parti essenziali di ciò che andava firmando. Il Tribunale ha peraltro respinto le richieste dell’attore sia in relazione alla “riduzione ad equità” delle esorbitanti commissioni richieste (secondo la valutazione del tribunale, il giudice non ha il potere di ridurre l’importo delle “commissioni cessionario” previste in contratto, in quanto “tale compenso risulta chiaramente pattuito”), sia in relazione ad un risarcimento danni.
Cosa emerge dalla vicenda? Per il CTCU, è fondamentale che prima di sottoscrivere una cessione del quinto l’utente legga molto bene le condizioni economiche del contratto, senza limitarsi a considerare solo il tasso di interesse nominale applicato al prestito ma guardando al Taeg e a tutti gli importi delle commissioni applicate, che possono essere molto elevate. Da ricordare che il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125- bis, comma 1 del Testo Unico Bancario. Il recesso va comunicato per iscritto all’intermediario (raccomandata a.r.) e se l’istituto ha già erogato la somma a prestito, questa va restituita. Chi desidera estinguere anticipatamente il prestito, deve chiedere alla finanziaria conteggi dettagliati sulle somme da restituire e la finanziaria deve restituire quelle quote-parti di costi e commissioni del prestito soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. commissioni recurring) e non ancora maturate.


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