
Calamità naturali, aiuti di Stato concessi dall’Italia: indaga la Commissione UE
Bruxelles indaga sulle agevolazioni fiscali e previdenziali che l’Italia ha concesso dal 2002 alle imprese delle zone colpite da calamità naturali. E’ stata una richiesta di informazioni da parte di un tribunale italiano a far insospettire la Commissione Europea che ha quindi avviato un’indagine formale per esaminare attentamente queste misure e verificare che rispettino la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Il dubbio è che le agevolazioni concesse non si limitino a compensare il danno realmente subito. E questo sarebbe contrario all’art. 107 del trattato sul funzionamento dell’UE.
Inoltre l’Italia non ha notificato queste misure alla Commissione ed è quindi venuta meno agli obblighi previsti dall’articolo 108 del TFUE.
Ecco in sintesi come stanno le cose. Dopo il terremoto del 1990 in Sicilia e le inondazioni del 1994 al Nord, l’Italia ha adottato una serie di leggi che permettevano di sospendere e prorogare il versamento di imposte e contributi da parte delle imprese situate nelle zone colpite. Nel 2002-2003, l’Italia ha introdotto misure che riducono del 90% il debito fiscale e contributivo delle società interessate.
Nel 2007, nel 2010 e nel 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che tutte le persone colpite dalle calamità naturali in Sicilia e in Italia settentrionale avevano diritto a un’agevolazione fiscale e previdenziale del 90%, anche se avevano già versato gli oneri. Centinaia di imprese hanno così chiesto il recupero degli importi debitamente versati e i tribunali italiani stanno esaminando centinaia di richieste.
Tra il 2007 e il 2011 l’Italia ha adottato altre leggi simili che prevedono agevolazioni del 60% a favore delle società situate nelle zone colpite da altri terremoti: Umbria e Marche (1997), Molise e Puglia (2002), Abruzzo (2009). Una misura simile ha ridotto del 50% gli importi dovuti da società situate nell’area siciliana colpita dall’eruzione vulcanica e dal terremoto del 2002.
Per alcune di queste zone la Commissione aveva già approvato in passato dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da una specifica calamità naturale. Ma la Commissione vuole analizzare le agevolazioni fiscali e previdenziali del 90% (50-60% nel caso di quelle più recenti) che non sono direttamente collegate a una specifica calamità naturale o all’entità del danno effettivamente subito da una determinata impresa a causa di quella calamità. La Commissione teme che non tutti i beneficiari degli aiuti siano imprese che hanno subito realmente un danno causato da una calamità naturale, che in alcuni casi il danno non sia stato causato unicamente da una calamità naturale e che gli aiuti non si limitino sempre a compensare questo danno.
Se alla fine dell’indagine la Commissione stabilisce che le misure sono incompatibili con la normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato, l’Italia dovrà recuperare gli aiuti versati ai beneficiari. Nel frattempo l’Italia deve bloccare le misure fino a quando non ne avrà accertato definitivamente la compatibilità (ingiunzione di sospensione). La versione non riservata della decisione sarà disponibile sul sito internet della DG Concorrenza, nel Registro degli aiuti di Stato, sotto i numeri SA.33083 e SA.35083, è sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
