La promessa fatta al telefono: ricevere buoni sconto per l’acquisto di articoli per la casa a prezzi molto convenienti. Nel primo incontro, la  sottoscrizione di un modulo ma senza impegno. Nel secondo incontro, la realtà che si abbatte sul consumatore: l’offerta si traduce in un obbligo di acquisto e non si può più recedere dal contratto. Questa la pratica commerciale scorretta che l’Antitrust imputa a GS Quality Service, che è stata sanzionata per 70 mila euro.

Il procedimento, avviato su segnalazione di Adiconsum, riguarda il comportamento della società GS Quality Service, attiva nella vendita di prodotti per arredamento, casa e ufficio, che consisteva, dopo un precedente contatto telefonico, “nella prospettazione ai consumatori della consegna gratuita di buoni sconto, in realtà finalizzata alla vendita di prodotti per la casa, attraverso l’inconsapevole sottoscrizione di un ordine di acquisto”.

Così scrive l’Antitrust nell’ultimo bollettino, spiegando che da novembre 2016 a ottobre 2017 “la società ha contattato telefonicamente i consumatori, prospettando loro la possibilità di ricevere un buono sconto, che avrebbe consentito l’acquisto di articoli per la casa a prezzi particolarmente convenienti. Nel corso del successivo incontro presso il domicilio dei consumatori, gli incaricati della GS hanno indotto questi ultimi a sottoscrivere un modulo prestampato per poter usufruire delle asserite vantaggiose condizioni di acquisto di prodotti per la casa. Dopo alcuni giorni un diverso incaricato, senza preavviso, si presentava al domicilio dei consumatori, rendendo per la prima volta palesi i termini dell’offerta della GS, a tal fine informando i consumatori interessati di aver contratto un obbligo di acquisto di beni per un importo complessivo piuttosto elevato”. Alle proteste dei consumatori veniva risposto che il termine per il recesso era scaduto e veniva prospettata un’azione legale.

La strategia del professionista, spiega l’Antitrust, “configura una pratica commerciale consistente nella vendita di prodotti mediante telemarketing e successive visite a domicilio, dirette ad acquisire ordini di acquisto di beni, nonché in specifici comportamenti finalizzati a disinformare i consumatori circa i loro diritti in materia di informativa precontrattuale”.

Nel primo contatto telefonico e nella prima visita a domicilio, spiega l’Autorità, il professionista “omette consapevolmente di indicare le effettive finalità commerciali della relativa iniziativa promozionale. In particolare, le informazioni fornite nel contatto telefonico sono del tutto carenti e generiche, essenzialmente volte ad attirare l’interesse del consumatore sull’asserita gratuità e/o convenienza dell’iniziativa, per organizzare una successiva visita a domicilio”.  Nel primo incontro a domicilio il consumatore viene indotto, “con modalità ingannevoli, alla sottoscrizione di un modulo, senza che gli sia chiarita la reale natura della relativa proposta commerciale”. Al contrario viene rassicurato sull’assenza di obblighi di acquisti e sulla mancanza di oneri economici. È invece nella seconda visita che il consumatore viene informato di “essersi ormai giuridicamente vincolato all’acquisto di beni per un rilevante valore economico, al contempo essendo anche indotto a ritenere che non potrà più avvalersi del diritto di recesso”. A tutto questo, prosegue l’Antitrust, seguono “condotte aggressive, finalizzate a condizionare indebitamente i consumatori nel proprio comportamento economico,  consistenti in pressioni verbali e psicologiche da parte degli agenti di vendita della GS, accompagnate dalla prospettazione, in caso di mancato rispetto dei presunti obblighi contrattuali, del ricorso alle vie legali da parte della GS”. Da qui la valutazione di pratica scorretta e la sanzione di 70 mila euro.


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