Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10049/16 pubblicata il 13 settembre, ha condannato BNL a risarcire una società con oltre 8 milioni di euro per irregolarità su operazioni in derivati a copertura. Il Tribunale ha riconosciuto diverse violazioni normative e, oltre a condannare la banca al rimborso più ingente finora mai riconosciuto in questa materia, segna un importante consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sul tema della criticità e impugnabilità dei contratti finanziari derivati interest rate SWAP.

Durante la causa, seguita dallo Studio Legale Fabiani, è stata disposta una consulenza tecnica che ha evidenziato le criticità del contratto finanziario e, in particolare, la mancanza di funzione di piena copertura da parte dell’operazione in strumenti derivati e la presenza di commissioni occulte stimate in euro 500mila in danno alla società investitrice. Pur non accogliendo la domanda di nullità e di risoluzione del contratto, il Tribunale ha accertato la responsabilità di BNL nella formazione e stipula del contratto e ha condannato la banca alla rifusione del danno, corrispondente ai differenziali maturati e corrisposti fino al 31 dicembre 2015. In altre parole, la banca dovrà restituire alla società una somma che, comprensiva della rivalutazione e degli interessi, si aggirerà intorno ai 10 milioni.

La sentenza è connotata anche da un’altra peculiarità molto significativa in materia di contratti bancari derivati, in quanto la società investitrice ha ottenuto il risarcimento dei danni, pur avendo il Tribunale confermato la sua classificazione di operatore qualificato, superando così le questioni (su quest’ultimo punto) che originariamente caratterizzavano detta tipologia di contenzioso. “La sentenza – commenta l’Avv. Fabiani – pur non avendo individuato gli eccepiti gravi elementi che generano la nullità del contratto e la presenza di violazioni comportamentali di gravità tale da produrne la risoluzione, perviene ad un sostanziale corrispondente risultato pratico e rappresenta un importante passo avanti nella consacrazione degli obblighi comportamentali cui la banca è normativamente tenuta, a prescindere dalla classificazione del cliente”. Il codifensore Avv. Dalla Zanna aggiunge che “il contratto derivato prosegue nella sua esecuzione tra le parti, non essendone stata dichiarata la nullità o la risoluzione. La cliente avrà quindi l’ulteriore considerevole vantaggio di potere contestare gli ulteriori pagamenti di differenziali a scadenza (al momento stimabili in circa altri due milioni) alla luce della motivazione di cui all’importante pronuncia del Tribunale”.


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