Avvocato UE: no espulsione cittadino extra-Ue con affidamento esclusivo figlio
Il cittadino extra-Ue che ha l’affidamento esclusivo di un minore, a sua volta cittadino europeo, può essere espulsi da uno Stato europeo per i suoi precedenti penali? Secondo l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea no: un cittadino non-Ue che abbia l’affidamento esclusivo di un minore, cittadino europeo, non può essere espulso da uno Stato Ue o vedersi negare il permesso di soggiorno unicamente a causa dei suoi precedenti penali, perché i minori potrebbero essere espulsi con loro e dunque venir privati dei loro diritti di cittadini europei.
Allo stesso tempo, precisa l’avvocato, l’espulsione può essere adottata unicamente se è fondata su motivi imperanti di pubblica sicurezza e sul comportamento personale del cittadino interessato, se questo rappresenta una minaccia reale, attuale e grave. La pronuncia scaturisce dalla richiesta fatta dalle autorità spagnole e britanniche nei confronti di due cittadini di stati terzi (un colombiano e una marocchina) che avevano ricevuto notifica, rispettivamente, di un diniego di permesso di soggiorno e di una decisione di espulsione da parte delle autorità dello Stato membro di residenza e di nazionalità dei figli minori ad essi affidati, i quali hanno la cittadinanza dell’Unione. Il primo è padre e affidatario esclusivo di un figlio di cittadinanza spagnola e di una figlia di cittadinanza polacca, minori, che hanno sempre abitato in Spagna; la seconda è madre di un figlio cittadino britannico che risiede con lei nel Regno Unito e del quale ha l’affidamento esclusivo.
Secondo l’avvocato generale della CGUE, il diritto di soggiorno di cui, grazie a sua figlia, è beneficiario il cittadino colombiano “non può essere limitato da una disposizione nazionale, la quale subordina in maniera automatica l’ottenimento di un permesso di soggiorno all’assenza di precedenti penali in Spagna o nei paesi in cui egli ha soggiornato in precedenza. Infatti, tale diniego automatico non rispetta il principio di proporzionalità né consente di valutare se il comportamento personale dell’interessato rappresenti eventualmente un pericolo attuale per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Il diritto dell’Unione osta quindi ad una normativa nazionale la quale prevede che il cittadino di uno Stato terzo, genitore di un minore cittadino dell’Unione del quale ha l’affidamento e con cui risiede nello Stato membro ospitante, si veda negare automaticamente un permesso di soggiorno unicamente a causa dei suoi precedenti penali”.
I minori considerati nei due casi sono cittadini europei. Di conseguenza, argomenta l’avvocato generale, non possono essere privati dei diritti che derivano loro dallo status di cittadini Ue: “i minori possono vedersi obbligati ad accompagnare il rispettivo genitore in caso di espulsione di quest’ultimo, dal momento che gli sono stati affidati in via esclusiva – spiega l’avvocato –I minori dovrebbero dunque lasciare il territorio dell’Unione, il che li priverebbe del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti loro dal loro status di cittadini dell’Unione. Per proteggere i diritti di tali minori, è stato riconosciuto ai genitori che si trovino in tale situazione un diritto di soggiorno derivato. Tale diritto discende direttamente dal Trattato FUE”. Di conseguenza “il Trattato FUE osta ad una normativa nazionale che impone il diniego automatico di un permesso di soggiorno al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione dei quali ha l’affidamento esclusivo, per il fatto che lo stesso ha precedenti penali, qualora, in conseguenza di detto diniego, tali minori debbano lasciare il territorio dell’Unione”. Allo stesso tempo, l’avvocato precisa che “in circostanze eccezionali”, il provvedimento di espulsione può essere adottato “a condizione che esso rispetti il principio di proporzionalità e sia fondato sul comportamento personale dell’interessato (comportamento che deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società) e su motivi imperativi di pubblica sicurezza”.