Non dimenticare la clausola “non trasferibile” sugli assegni di importo pari o superiore a 1000 euro. Vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima e vietato il loro uso se aperti in uno Stato estero. La finestra di tempo per l’estinzione dei libretti al portatore è fino al 31 dicembre di quest’anno. Queste alcune delle indicazioni che l’Abi, l’Associazione bancaria italiana, ha diffuso nell’ambito di una campagna di informazione e sensibilizzazione per ricordare le principali regole di uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore.

Un’iniziativa di informazione che si coniuga con l’esigenza di una maggiore tutela e sicurezza a vantaggio di tutti i cittadini”, dice l’Abi lanciando la campagna informativa e ricordando le norme contenute nel Decreto legislativo n. 231 del 2007 che disciplina la normativa di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo aggiornata con il Decreto Legislativo 90 del 2017. Ciò sulla scia di quanto ha già effettuato in occasione delle novità introdotte a suo tempo dal Decreto legislativo n. 231 del 2007 sulla non trasferibilità degli assegni.

Ecco dunque, di seguito, il decalogo informativo diffuso dall’Abi:


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  1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
  2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
  3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
  4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
  5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
  6. è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
  7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
  8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
  9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
  10. per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

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