Direct Line si impegna a verificare tempestivamente le informazioni fornite dai consumatori prima del pagamento del premio assicurativo, in modo che non ci siano più “appendici di polizza”, e allo stesso tempo a dare informazione ampie e trasparenti sulle caratteristiche delle offerte reclamizzate: questi gli impegni presentati all’Antitrust, che li ha accettati e resi vincolanti, da parte della compagnia assicurativa, nei confronti della quale l’Autorità aveva avviato un procedimento a luglio 2013.
Uno dei profili presi in considerazione dell’Antitrust era la vincolatività e trasparenza del preventivo online: la compagnia poteva chiedere “un’integrazione al premio assicurativo per rendere operativo il contratto, successivamente ad un impegno economico del consumatore e, in particolare, al pagamento del premio risultante dal preventivo effettuato online”, si legge nell’odierno bollettino dell’Autorità. La compagnia “potrebbe emettere “appendici di polizza”, richiedendo un’integrazione del premio successivamente alla stipula del contratto. Inoltre, nelle diverse fasi di acquisto on ine della polizza assicurativa, il consumatore non sarebbe adeguatamente e chiaramente informato dei propri diritti e doveri e di quelli della compagnia assicurativa, connessi alla possibile richiesta di integrazione del premio successivamente all’accettazione del preventivo”. L’altra pratica analizzata è la campagna pubblicitaria “2 mesi di polizza gratis”: Direct Line ha diffuso, a partire dall’agosto 2011, messaggi pubblicitari sul proprio sito internet www.directline.it, con i quali si pubblicizzava la possibilità di ottenere “2 mesi di polizza gratis”, senza indicare adeguatamente alcune limitazioni dell’offerta, ovvero la necessità di pagare con carta di credito e di essere un nuovo cliente della compagnia.
L’Antitrust aveva dunque aperto, a luglio 2013, un provvedimento sulla base della considerazione che “la prospettazione di uno sconto significativo sul prezzo della polizza assicurativa, evidenziato nei messaggi pubblicitari, senza informare con chiarezza che vi sono rilevanti limitazioni per accedere all’offerta, nemmeno nella fase di elaborazione del preventivo, rappresenterebbe una condotta ingannevole”.
Nelle comunicazioni con l’Autorità, Direct Line ha evidenziato che fino a febbraio 2014 era possibile chiedere al consumatore una “appendice di polizza” nel caso in cui questi avesse fornito informazioni sbagliate sulla stipula online della polizza, un comportamento che la compagnia assicurativa considerava un trattamento di favore per l’assicurato rispetto alla possibilità di annullare il contratto e quindi lasciare il cliente privo di assicurazione, in caso di informazioni inesatte. La proposta di impegni presentata da Direct Line prevede “una modifica del processo preassuntivo volto a verificare i dati del cliente prima del pagamento del premio, cosicché a partire dal 9 marzo 2014 non sarà più possibile emettere appendici di polizza; l’introduzione nel flusso di preventivazione di specifici richiami che pongono l’attenzione del consumatore sulla rilevanza delle sue dichiarazioni che incidono sulla determinazione del premio e sul fatto che Direct Line verificherà la correttezza dei dati inseriti”.
Il procedimento dell’Antitrust ha inoltre evidenziato che la campagna pubblicitaria “2 mesi di polizza gratis” consisteva in uno sconto del 17% del premio, equivalente a due mesi di copertura gratuita su un contratto annuale. C’erano però due requisiti necessari per beneficiare della promozione: essere un nuovo cliente Direct Line e pagare con carta di credito. Gli impegni presentati da Direct Line prevedono fra l’altro “nell’ambito di future campagne promozionali, l’introduzione di richiami, anche tramite link e banner, sia sul sito internet sia nel flusso di preventivazione, che specificano le limitazioni alle quali sono soggette le offerte proposte, con l’utilizzo di esempi e destinando anche una pagina del sito ai dettagli delle promozioni. Inoltre, nella fase finale del flusso di preventivazione, saranno evidenziati l’ammontare intero del premio, gli sconti applicati, l’indicazione dei criteri che determinano l’applicazione della tariffa scontata”.
Gli impegni sono stati accettati e resi vincolanti dall’Antitrust, che li ritiene “idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale”. L’Autorità riconosce le opportunità di risparmio che possono derivare da polizze assicurative online, con la possibilità di una flessione delle tariffe anche in virtù di una maggiore concorrenza, ma a patto che i preventivi siano veritieri, dunque che siano calcolati su informazioni corrette, e che i controlli sulla correttezza delle informazioni date dai consumatori siano fatti prima della conclusione del contratto. Scrive l’Antitrust: “per effetto degli impegni, la compagnia sarà vincolata al divieto di emettere “appendici di polizza”. Ciò sarà possibile attraverso l’impegno di anticipare la verifica della correttezza delle informazioni fornite dal consumatore ad un momento antecedente rispetto all’emissione della polizza e al pagamento del premio”. Circa le campagne promozionali, infine, l’Antitrust sottolinea che “l’indicazione nelle future campagne promozionali di informazione ampie e trasparenti relative alle caratteristiche delle offerte reclamizzate, appare avere l’effetto di precisare, limitare e quantificare i vantaggi di prezzo delle polizze offerte”.


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