Negare al passeggero la fruizione di un servizio di trasporto pagato perché questi non ha usato in maniera sequenziale i servizi per le tratte di andata e ritorno potrebbe risultare una pratica scorretta e aggressiva. E nell’acquisto di polizze assicurative di annullamento volo online, Air France ometterebbe informazioni rilevanti sul servizio assicurativo proposto. Queste le motivazioni con le quali l’Antitrust ha aperto un procedimento contro Air France, su segnalazione del CRCTU- Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti.
Come spiega l’associazione, la segnalazione prende le mosse dal caso di una coppia di Trento che, dopo l’acquisto online di biglietti aerei andata e ritorno per Atlanta, aveva acquistato online (con la sequenza precontrattuale proposta dalla compagnia aerea sul sito) la polizza assicurativa denominata “AIRFRANCE”, comprendente i prodotti All Inclusive, Annullamento e Viaggio sicuro. Spiega l’associazione: “Per cause loro non imputabili cancellavano la prenotazione, almeno del volo di andata, vedendosi negare sia la possibilità di farlo separatamente dal volo di ritorno, sia il rimborso del prezzo dell’intero biglietto a.r. pagato perchè “il contratto assicurativo esclude ogni conseguenza derivante da malattia preesistente, e relative complicanze”. Peccato che on-line il venditore di prodotti assicurativi Air France abbia omesso di far compilare una scheda anamnestica e/o abbia formulato qualsivoglia richiesta specifica d’informazioni come previsto dall’art. 183 lett. b) del Codice delle Assicurazioni Private e avesse omesso di riportare eventuali esclusioni”.
L’Antitrust contesta dunque ad Air France due pratiche potenzialmente sleali, che fanno riferimento al cosiddetto no show rule e alla mancanza di trasparenza nella vendita online delle polizze per l’annullamento del volo. “Il professionista, in caso di vendita di biglietti aerei relativi a più tratte e quindi a distinti servizi di trasporto, specificamente nel caso di biglietti andata e ritorno o con scali intermedi, prevedrebbe l’obbligo di utilizzo sequenziale dei tagliandi di volo (cosiddetta “no show rule”), pena il diniego dell’imbarco per la tratta di ritorno o per quella successiva o il pagamento di supplementi economici; in questo caso – rileva l’Antitrust, secondo quanto riporta una nota del CRTCU – la pratica in base alla quale si nega al passeggero la fruizione di uno specifico servizio di trasporto regolarmente acquistato e pagato, in ragione del mero fatto che lo stesso non abbia utilizzato in maniera sequenziale i servizi per le distinte tratte di andata e ritorno (o tramite eventuali scali intermedi), potrebbe risultare scorretta in quanto ingannevole e aggressiva”.
Altra pratica contestata nel dettaglio: “Nel corso del processo di acquisto di polizze assicurative “annullamento volo” on-line Air France ometterebbe di fornire ai consumatori, o renderebbe loro in modo assolutamente insufficiente e inadeguato, informazioni essenziali circa il servizio assicurativo proposto – in tutte le sue tre diverse varianti (Air France Annullamento; Air France Viaggio Sicuro; Air France All-Inclusive)- ovvero l’esistenza di numerose esclusioni e limitazioni previste dal contratto assicurativo per le diverse garanzie prestate che riducono sostanzialmente le possibilità per i consumatori di vedersi corrispondere un indennizzo”.
“Siamo molto soddisfatti dell’apertura del procedimento – ha detto Carlo Biasior, direttore del CRTCU – Se si concluderà con una condanna porrà fine alla prassi utilizzata da quasi tutte le compagnie aeree della cosiddetta “no show rule” consentendo in tal modo ai consumatori di fruire separatamente dei diversi servizi di trasporto acquistati. La mancanza di trasparenza in fase precontrattuale è inaccettabile; sarà interessante conoscere quanti contratti assicurativi la compagnia aerea Air France ha venduto on-line per valutare eventuali azioni civili per i consumatori”.


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