Multa di 300mila euro ad Amazon EU Sàrl e Amazon Services Europe Sàrl per violazione della nuova normativa sui diritti dei consumatori nella vendita online di beni di consumo. Ad irrogare le sanzioni, rispettivamente di 80mila e 220mila euro, è stata l’Antitrust che a luglio aveva avviato un procedimento sulla base di numerose segnalazioni di consumatori. L’Autorità ha accertato che i due professionisti hanno omesso o fornito in modo non adeguato informazioni rilevanti nel corso del processo di acquisto.
In particolare, su quelle precontrattuali obbligatorie e quelle sulla garanzia legale di conformità previste dal Codice del Consumo, sia nel caso di vendita diretta da parte di Amazon sia nell’ipotesi in cui la compravendita intervenga sulla piattaforma di Amazon  marketplace (e, quindi, con venditori terzi).
Dall’istruttoria è emerso che, nel caso di vendita diretta, Amazon Eu Sàrl non si è adoperata per evidenziare adeguatamente all’utente, prima della nascita del vincolo e in modo agevole e accessibile, una specifica informativa precontrattuale sul recesso e relativi termini ed esclusioni, sull’esistenza e sulle condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, oltre che un remindsulla garanzia legale.
L’Agcm ha accertato inoltre che, per quanto attiene alle vendite sulla piattaforma marketplace, Amazon Services Europe Sàrl non forniva al consumatore un’adeguata informativa precontrattuale sull’effettiva identità del professionista, sul ruolo svolto da Amazon nella transazione, sul regime di recesso e di reso, sull’assistenza pre e post vendita garantita dai soggetti terzi, nonché sul remindsulla garanzia legale.
A giudizio dell’Antitrust, nelle operazioni di acquisto su markeplacele carenze informative apparivano ancor più significative nei casi in cui i consumatori, pur avendo acquistato un prodotto sul sitowww.amazon.it, sono venuti a conoscenza dell’effettiva controparte contrattuale solo quando riscontravano un difetto di conformità del prodotto ovvero disservizi nella fruizione del bene. Amazon si sarebbe limitato infatti ad affermare la propria estraneità al contratto tra venditore terzo e consumatore, senza entrare in alcun modo nel merito della contestazione.
Nel corso del procedimento, tuttavia, i due professionisti si sono adoperati per apportare misure correttive che hanno migliorato il set informativo a disposizione del consumatore nel processo di acquisto.


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