AGCM: pratica commerciale scorretta sanzionabile anche se riferita ad un solo consumatore
La prassi commerciale scorretta è sanzionabile dall’AGCM anche quando è riferita ad un solo consumatore: lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE riferendosi al caso di un consumatore ungherese che aveva ricevuto informazioni sbagliate circa la durata del suo contratto pay tv. La recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che è da considerare prassi commerciale scorretta anche il caso in cui la comunicazione dell’operatore professionale sia rivolta ad un solo consumatore. L’ambito di applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette si amplia quindi considerevolmente. Carlo Biasior, direttore del CRTCU fa notare che “l’art. 20, co. 2, del codice del consumo, nel prevedere che una pratica commerciale si possa considerare scorretta solo quando sia in grado di falsare in misura apprezzabile le scelte economiche del consumatore, aveva introdotto una regola de minimis, che comportava la rilevanza della pratica, in termini di illiceità, solo se in grado di raggiungere un livello socialmente apprezzabile”.
La Corte di Giustizia Unione Europea, Sez. I, Sent., 16/04/2015, n. 388, chiarisce che la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, “dev’essere interpretata nel senso che la comunicazione, da parte di un professionista a un consumatore, di un’informazione errata, come quella di cui al procedimento principale, dev’essere qualificata come “pratica commerciale ingannevole”, ai sensi di tale direttiva, anche qualora tale comunicazione abbia riguardato un solo consumatore”.