Primo via libera all’arbitrato fra investitori e Stati da parte dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue. La procedura di risoluzione delle controversie fra investitori e Stati prevista dall’accordo di libero scambio fra Unione europea e Canada, il Ceta, è compatibile col diritto della Ue: questa l’interpretazione proposta oggi dall’avvocato generale della Corte, per il quale l’accordo non lede l’autonomia del diritto della Ue e non incide sul principio della competenza esclusiva della Corte di giustizia nell’interpretazione del diritto europeo. Bisognerà ora vedere quale sarà la pronuncia della Corte, che inizia ora a deliberare.

Sul tavolo ci sono le procedure di arbitrato che regolano i rapporti fra gli investitori, come le multinazionali, e gli Stati. Questi meccanismi di giustizia, fra l’altro, sono oggetto di una grande campagna di mobilitazione della società civile che chiede di superare questo modello, perché in pratica permette alle grandi compagnie di citare in giudizio gli Stati contro eventuali decisioni che possano ledere gli interessi delle aziende.

L’arbitrato cui fa riferimento oggi l’avvocato generale è quello istituito nell’accordo di libero scambio fra Canada e Ue, siglato nel 2016 – il Ceta, Comprehensive Economic and Trade Agreement. Un elemento dell’accordo ha lo scopo di istituire una procedura di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati relativamente all’interpretazione e all’applicazione dell’accordo (Investor State Dispute Settlement System, ISDS). In questo contesto si prevede la costituzione di un tribunale e di un tribunale d’appello e, a più lungo termine, di un tribunale multilaterale per gli investimenti. È prevista quindi l’istituzione di un sistema giurisdizionale degli investimenti (Investment Court System, ICS). Nel 2017 il Belgio ha chiesto il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di questo meccanismo col diritto della Ue, sugli effetti della procedura in relazione alla competenza esclusiva della Corte nell’interpretare il diritto europeo e sul diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale.

Nelle sue conclusioni di oggi, l’avvocato generale Yves Bot ritiene che la procedura di risoluzione delle controversie sia compatibile con il trattato UE, il trattato FUE e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

L’avvocato generale, si legge in una nota, “ritiene che l’accordo non leda l’autonomia del diritto dell’Unione e non incida sul principio della competenza esclusiva della Corte nell’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione”. Le garanzie che accompagnano la procedura di risoluzione delle controversie vengono ritenute sufficienti, perché “il Tribunale dispone di una competenza rigorosamente limitata che consiste, nell’ipotesi di violazione delle disposizioni pertinenti dell’accordo ad opera di una parte contraente, nel concedere agli investitori danneggiati un indennizzo”. Il Tribunale è inoltre vincolato all’interpretazione del diritto europeo data dalla Corte.

Per l’avvocato – questa ancora la sua argomentazione – non c’è snaturamento delle competenze che i trattati attribuiscono alle istituzioni della Ue e il sistema di risoluzione delle controversie si inserisce negli obiettivi dell’azione internazionale della Ue “combinando norme sulla tutela degli investimenti e una procedura specifica di risoluzione delle controversie con l’espressa affermazione del diritto, per le parti contraenti, di adottare la normativa necessaria alla realizzazione dei legittimi obiettivi di interesse pubblico, per esempio in materia di sanità pubblica, di sicurezza, di ambiente o di protezione sociale”.

Per l’avvocato, inoltre, non si lede l’accesso al giudice indipendente e imparziale perché “la procedura prevista costituisce solo una modalità alternativa di risoluzione di eventuali controversie vertenti sull’applicazione dell’accordo di libero scambio, la quale si aggiunge agli strumenti di ricorso offerti dalle parti contraenti”. Bisognerà ora vedere se la Corte di giustizia, che inizia ora a deliberare, confermerà questo orientamento.


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