Pubblicità dei medicinali, Corte Ue: promozione farmaci con offerte è contraria al diritto europeo
La Corte di giustizia della Ue si esprime sulla pubblicità dei medicinali. La promozione pubblicitaria dei farmaci sulla base del prezzo o sulle offerte è contraria al diritto della Ue e finisce per favorire l’uso irrazionale dei medicinali
La promozione pubblicitaria dei medicinali sulla base del prezzo è contraria al diritto europeo. La legislazione della Lettonia, che vieta la pubblicità dei medicinali basata sui prezzi, sulle offerte promozionali o su vendite combinate dei farmaci con altri prodotti è compatibile col diritto europeo. Questi contenuti pubblicitari “favoriscono l’uso irrazionale dei medicinali e devono essere vietati dagli Stati membri”. È quanto stabilisce una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea diffusa oggi, che affronta le disposizioni sulla pubblicità dei medicinali. La direttiva 2001/831 armonizza le disposizioni su questo tema e subordina la pubblicità a condizioni, restrizioni e divieti allo scopo di assicurare la tutela della sanità pubblica.
Quando c’è pubblicità dei medicinali
Il caso scaturisce da un ricorso di annullamento presentato da una società che esercita un’attività farmaceutica in Lettonia. Nel 2016, l’Ispettorato della sanità pubblica lettone le ha vietato di diffondere una pubblicità relativa ad una vendita promozionale di medicinali, sul fondamento di una disposizione nazionale che vieta la pubblicità dei medicinali basata sui prezzi, su offerte promozionali o su vendite combinate di medicinali e di altri prodotti. Nel 2020 la società ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte costituzionale lettone, contestando la legittimità della disposizione nazionale in questione alla luce della direttiva 2001/83.
La Corte si è dunque espressa sull’interpretazione da dare alla nozione di “pubblicità dei medicinali” e sul divieto di pubblicità dei farmaci sulla base di prezzi e promozioni della legislazione nazionale.
Nella sentenza pronunciata oggi, la Corte, riunita in Grande Sezione, afferma anzitutto che «la nozione di «pubblicità dei medicinali» comprende qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di un medicinale determinato o di medicinali indeterminati».
La direttiva, spiega la Corte, definisce la nozione in modo ampio. Nel caso in questione, per la Corte la diffusione di informazioni che incoraggiano l’acquisto di medicinali, giustificandone la necessità mediante il prezzo, annunciando un’offerta promozionale o facendo riferimento ad una vendita combinata con altri medicinali o prodotti, come quella vietata dalla legge lettone, abbia una finalità promozionale. Si tratta insomma di “pubblicità dei medicinali” anche quando riguarda farmaci indeterminati.
Pubblicità dei medicinali e uso eccessivo dei farmaci
In linea di principio, prosegue la Corte, la pubblicità di medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili è autorizzata dalla direttiva ma gli Stati «devono tuttavia vietare, al fine di evitare il sorgere di rischi per la sanità pubblica, qualsiasi contenuto pubblicitario che sia tale da favorire l’uso irrazionale di detti medicinali».
La promozione dei farmaci sulla base dei prezzi e delle offerte per la Corte ne incoraggia l’uso irrazionale ed eccessivo.
«La pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili – dice la Corte – può esercitare un’influenza particolarmente rilevante sulla valutazione e sulla scelta operate dai consumatori finali, riguardo tanto alla qualità del medicinale quanto alla quantità da acquistare. Inoltre, la pubblicità mediante i prezzi e la pubblicità relativa ad offerte promozionali o a vendite combinate di medicinali e di altri prodotti possono indurre i consumatori finali ad acquistare e a consumare tali medicinali sulla base di un criterio economico, senza che sia effettuata una valutazione oggettiva fondata sulle loro proprietà terapeutiche e su esigenze mediche concrete. Contenuti pubblicitari del genere assimilano inoltre i medicinali ad altri prodotti di consumo, che sono generalmente oggetto di sconti e riduzioni di prezzo».
Insomma il farmaco viene acquistato e consumato di più perché in offerta. La Corte conclude che «la pubblicità mediante i prezzi e la pubblicità relativa ad offerte promozionali o a vendite combinate di medicinali e di altri prodotti incoraggiano quindi l’uso irrazionale ed eccessivo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili. Di conseguenza, la disposizione nazionale controversa dinanzi al giudice del rinvio, che vieta la diffusione di simili contenuti pubblicitari, è compatibile con la direttiva 2001/83».