Il servizio di messa in contatto con conducenti non professionisti fornito da Uber rientra nell’ambito dei servizi nel settore dei trasporti. Gli Stati membri possono di conseguenza disciplinare le condizioni di prestazione di tale servizio. A stabilirlo è la Corte di Giustizia europea che si è pronunciata sul servizio messo a disposizione dalla piattaforma elettronica che mette in contatto di conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che intendono effettuare spostamenti urbani.

Nel 2014 un’associazione professionale di conducenti di taxi della città di Barcellona ha fatto ricorso al Tribunale di commercio affinché si accertasse che le attività della Uber Systems Spain, una società collegata alla Uber Technologies, costituiscono pratiche ingannevoli e atti di concorrenza sleale. Infatti, né la Uber Systems Spain, né i conducenti non professionisti dei veicoli interessati possedevano licenze e autorizzazioni previste dalla normativa sui servizi di taxi dell’agglomerato urbano di Barcellona.

Con la sua sentenza, la Corte dichiara che un servizio d’intermediazione, come quello di Uber, deve essere considerato indissolubilmente legato a un servizio di trasporto e rientrante, pertanto, nella qualificazione di «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi del diritto dell’Unione. Un servizio di questo genere deve, di conseguenza, essere escluso dall’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi in generale nonché della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno e della direttiva sul commercio elettronico.

Ne consegue che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, è compito degli Stati membri disciplinare le condizioni di prestazione di questi servizi nel rispetto delle norme generali del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La Corte dichiara, innanzitutto, che il servizio fornito da Uber non è soltanto un servizio d’intermediazione consistente nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, un conducente non professionista che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana. Infatti, in tale situazione, il fornitore di tale servizio d’intermediazione crea al contempo un’offerta di servizi di trasporto urbano, da lui resi accessibili con strumenti informatici, e di cui egli organizza il funzionamento generale a favore delle persone che intendono avvalersi di tale offerta per uno spostamento in area urbana.

La Corte rileva, al riguardo, che l’applicazione fornita da Uber è indispensabile sia per i conducenti sia per le persone che intendono effettuare uno spostamento in area urbana. Si sottolinea inoltre che Uber esercita anche un’influenza determinante sulle condizioni della prestazione dei conducenti.

Pertanto, secondo la Corte, tale servizio d’intermediazione deve essere considerato parte integrante di un servizio complessivo in cui l’elemento principale è un servizio di trasporto e, di conseguenza, rispondente non alla qualificazione di «servizio della società dell’informazione», ma a quella di «servizio nel settore dei trasporti».

La Corte dichiara che, di conseguenza, “la direttiva sul commercio elettronico non si applica a un siffatto servizio, il quale è altresì escluso dall’ambito di applicazione della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno”. Per lo stesso motivo, il servizio non rientra nell’ambito della libera prestazione dei servizi in generale, ma della politica comune dei trasporti.

Questa sentenza spinga l’Italia a regolamentare il più in fretta possibile il servizio, varando una moderna e seria riforma”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il fatto che per la Corte UE sia un servizio di trasporto, non vuol dire che debba rientrare nell’attuale normativa che disciplina servizio taxi ed NCC. Si tratta, infatti, come più volte ribadito dall’Autorità dei trasporti, di una terza formula di trasporto non di linea, un nuovo e specifico segmento del mercato della mobilità urbana: i servizi tecnologici per la mobilità” prosegue Dona.

È dal 4 giugno 2015 che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha invitato Governo e Parlamento a dare un adeguato livello di regolazione a queste emergenti formule, diverse dai servizi di taxi ed NCC, basate su piattaforme tecnologiche. Ma ancora non è stato fatto, per l’opposizione dei tassisti. Ora speriamo che questa sentenza serva ad accelerare questa riforma tanto attesa”, conclude Dona.

L’Unione Nazionale Consumatori, in particolare, chiede: individuazione nelle regioni degli ambiti territoriali di riferimento per tutti i servizi di trasporto di passeggeri non di linea, possibilità di praticare sconti (fissazione di una tariffa massima) e cumulare licenze, eliminazione, per il servizio di noleggio con conducente, dell’assurdo obbligo di dover rientrare in rimessa dopo ogni singolo servizio e previsione, per servizi come Uber, di requisiti di idoneità del guidatore e del veicolo: assicurazione per responsabilità civile aggiuntiva, conducente con più di 21 anni e almeno 3 anni di guida.


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