privacy

Sui siti web della Pubblica amministrazione non dovranno mai essere diffusi dati sulla salute e sulla vita sessuale delle persone, dati che possano rivelare lo status sociale ed economico, come l’erogazione di sussidi o contributi, e i documenti pubblicati potranno essere accessibili solo attraverso i motori di ricerca interni al sito. Dal Garante per la protezione dei dati personali arriva un sì condizionato allo schema di decreto legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione relativo agli obblighi di trasparenza della Pubblica amministrazione.
Il parere favorevole è infatti collegato a una serie di paletti che il Garante Privacy ha posto chiedendo la modifica di alcune norme a tutela della persone che potrebbero vedere i propri dati online. “La necessità di realizzare un controllo diffuso sull’attività della Pubblica amministrazione – scrive il Garante in una nota – non deve condurre a forme sproporzionate di diffusione di informazioni che possono finire per ledere i diritti dei cittadini, specialmente di quelli in condizioni più disagiate”. Basti pensare alla delicatezza di alcune informazioni che potrebbero finire online e ledere la dignità delle persone, come quelle in grado di rivelare uno stato di disagio economico e sociale per anziani, disabili, soggetti deboli.
Le richieste del Garante partono dunque dai dati personali. Sui siti web della Pubblica amministrazione non dovranno mai essere diffusi dati sulla salute e sulla vita sessuale. Vanno esclusi dalla pubblicazione i dati identificativi dei destinatari dei provvedimenti dai quali si possano ricavare dati sullo stato di salute o di uno stato economico-sociale: si pensi al riconoscimento di agevolazioni economiche, alla fruizione di prestazioni sociali collegate al reddito, come l’esenzione dal contributo per le refezione scolastica o dal ticket sanitario, i benefici per portatori di handicap, il riconoscimento di sussidi ad anziani non autosufficienti, i contributi erogati per la cura di particolari malattie o per le vittime di violenza sessuale. Così come non appare giustificata la diffusione di dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, quali ad esempio l’indirizzo di casa, il codice fiscale, le coordinate bancarie, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE, informazioni sulle condizioni di indigenza. Nella pubblicazione di atti o documenti la pubblica amministrazione dovrà rendere inintelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza.
I documenti pubblicati dovranno essere rintracciabili solo mediante i motori di ricerca interna al sito del soggetto pubblico e non attraverso i comuni motori di ricerca generalisti, e dovranno essere stabiliti dei periodi differenziati di permanenza online.
Per i dipendenti pubblici, lo schema di decreto legislativo dovrà essere modificato circoscrivendo la pubblicazione dei dati ad un ambito più ristretto di informazioni personali, strettamente pertinenti, sia riguardo ai curricula sia ai compensi corrisposti. Mentre per gli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi politici e cariche elettive, per il Garante “occorre circoscrivere il contenuto delle dichiarazioni dei redditi da pubblicare alle sole notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazioni stesse, allo scopo di evitare la diffusione di dati anche sensibili (come la scelta del contribuente sulla destinazione del “5 per mille”). Lo stesso vale per soggetti estranei all’incarico pubblico, come coniugi, figli, parenti, ai quali è comunque necessario chiedere il consenso alla pubblicazione dei dati. Tale consenso dovrà essere libero e non condizionato e non dovranno comunque essere resi noti i nomi degli interessati che non intendessero fornirlo”.


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