
Tisana Digestiva Esselunga
Tisana o integratore alimentare? I dubbi di un lettore. La risposta dell’azienda e dell’esperto
Un lettore ha scritto alla redazione in merito ad alcune avvertenze presenti nella Tisana Digestiva Bio di Esselunga. Abbiamo chiesto chiarimenti all’azienda e all’avvocato Matteo Pennacchia
Tisana digestiva bio o non solo? Un lettore ci ha scritto in merito ad alcune indicazioni presenti nella Tisana Digestiva Bio di Esselunga. A leggere con attenzione l’etichetta si tratta di un “complemento alimentare”, ovvero un integratore. Per rispondere al lettore e a tutti i consumatori che potrebbero cadere in confusione ci siamo rivolti alla azienda e all’esperto avvocato Matteo Pennacchia – Settore diritto alimentare studio legale Cellitti.
La richiesta del lettore: perchè una tisana dovrebbe consigliare una dose giornaliera?
Buon giorno sono un vostro assiduo lettore da diversi anni e sostenitore. Vi chiederei un parere su un prodotto che mi ha lasciato perlomeno perplesso. Alla Esselunga di Nembro ho preso una scatola di Tisana Digestiva Bio. Vedi foto allegate del frontespizio e delle “istruzioni d’uso”.
All’inizio mi è solo parso un po’ strano che ci potessero essere tante essenze in una tisana sola, cosi ho letto più avanti e trovo “dose massima giornaliera 2 bustine”. Poi “non superare la dose giornaliera consigliata” … e infine “non usare per periodi prolungati senza sentire il parere del medico” !
Il tutto senza neanche un carattere grassetto o altra evidenziazione.
Grazie della vostra attenzione

La risposta di Esselunga
Ci dispiace che il consumatore non abbia trovato sufficientemente chiare le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto e prendiamo spunto dalla sua segnalazione per valutare possibili miglioramenti.
L’etichetta è stata realizzata in piena conformità alla legislazione in vigore sull’etichettatura degli integratori alimentari e i prodotti, al momento dell’immissione sul mercato, sono stati notificati al Ministero della Salute come da normativa vigente.
Ufficio Stampa Esselunga
L’esperto: come riconoscere gli integratori alimentari
Il prodotto segnalato dal lettore rientra nella categoria degli integratori alimentari, definiti dalla direttiva europea 2002/46/CE “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.
Il legislatore nazionale ha recepito la normativa europea con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, secondo cui l’etichetta deve arrecare la nomenclatura “integratore alimentare” o suoi sinonimi (per l’appunto “complemento alimentare” o “supplemento alimentare”, come da foto segnalate dal lettore). Come tutti gli integratori alimentari commercializzati nel mercato nazionale, questi sono pubblicati in apposito elenco del Ministero della Salute (nel caso di specie n. 104342 codice Ministero della Salute – pag. 1833 del documento).

Bene non confondere la denominazione legale da quella commerciale
I dubbi avanzati dal lettore evidenziano la confusione, ancora evidente nei consumatori, riguardo la denominazione legale e denominazione commerciale di un alimento. Una distinzione ancora non troppo chiara, nonostante la copiosa normativa di cui al Reg. (UE) 1169/2011, che nell’articolare tutte le informazioni obbligatorie da fornire sugli alimenti ai consumatori, evidenzia la denominazione legale quale elemento imprescindibile e primario da indicare.
Per denominazione legale di un alimento, viene inteso il nome merceologico con cui un prodotto è commercializzato (pane, pasta di semola di grano duro, uova, latte scremato, acqua minerale naturale, integratore alimentare, ecc.), idoneo a permettere di conoscere la natura del prodotto, garantendo al consumatore la corrispondenza del prodotto con i requisiti qualitativi di composizione e/o preparazione definiti dal legislatore europeo o da quello nazionale.
Qualora non sia prevista la denominazione legale, sia essa di derivazione Ue o nazionale, si ricorre alla denominazione consacrata da usi e da consuetudini (ad esempio “torrone”, “cotechino”, “gelato”, ecc.), mentre, se dovessero mancare entrambi le denominazioni (legale che quella da usi e consuetudini) si utilizza una descrizione del prodotto (c.d. “denominazione descrittiva”), accompagnata, se necessario, da informazioni sul suo utilizzo, per consentire al potenziale acquirente di identificare univocamente l’alimento.
Al contrario, la denominazione commerciale di un alimento, rappresenta quella indicazione attraverso cui viene maggiormente qualificato l’alimento al consumatore (“spaghetti”,”tisana”, ecc.).
E se l’integratore fosse stato nello scaffale dedicato a tè e tisane?
E’ opportuno evidenziare altresì che il Regolamento UE n. 1169/2011 (RFI), nell’andare a identificare le “Pratiche leali d’informazione” (art. 7), specifica che le informazioni sugli alimenti ai consumatori non devono indurre in errore nemmeno nella modalità di presentazione di questi (parag. 4 lett. b), tra cui il “modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti”. E’ l’evidente richiamo al modo di presentazione negli scaffali presso la GDO, la quale dovrà ben ravvedersi di non confondere e disporre in maniera disordinata qualsiasi integratore alimentare con semplici alimenti, al fine di non incappare in una palese violazione dei principi fondamentali del RFI.
