Risolvere piccole controversie transfrontaliere, in Europa, è semplice e gratuito. O meglio, lo sarebbe, visto che dal 1° gennaio 2009 è possibile utilizzare un procedimento europeo per controversie di modesta entità, le cosiddette small claims, che permette di risolvere in poco tempo e senza costi reclami di importi fino a 2.000 euro. Ma questa procedura non è conosciuta e ad ignorarla non sono soltanto i consumatori, ma i giudici stessi. E’ il verdetto che viene fuori dal rapporto della rete dei Centri europei dei consumatori
Nel 2010 la rete CEC ha esaminato il modo in cui funziona il procedimento nei 27 Paesi dell’UE. Risultato? La procedura è largamente sconosciuta e, quelle poche volte in cui viene utilizzata, viene applicata male: i tempi si allungano poiché la parte soccombente trascina l’esecuzione della sentenza e, di conseguenza, sono pochissime le sentenze positive a carattere transfrontaliero pronunciate dai tribunali dei paesi di provenienza dei consumatori.
Se è necessaria un’ulteriore azione per attuare una decisione nel paese del commerciante, i consumatori abbandonano la procedura in quanto diventa complessa e, probabilmente, costosa.
Eppure non sono pochi i consumatori che si trovano imbrigliati in qualche controversia del genere: soltanto negli ultimi 12 mesi, sui mercati nazionali, il 20% dei consumatori europei ha avuto un problema con un prodotto, un servizio, un dettagliante o un fornitore; il valore medio delle perdite è di 375 euro per causa. Il 60% dei consumatori ha trovato una soluzione soddisfacente direttamente con il commerciante ma il restante 40% non è stato accontentato e il 25% di questi non ha neppure tentato di reclamare.
Soltanto il 2% dei consumatori porta le imprese in tribunale quando ha un problema. Il 26% dichiara di non aver reclamato per l’esiguità dell’importo in questione; di essi, alcuni (13%) ritengono il procedimento troppo caro rispetto alla somma in causa, altri (12%), lo ritengono troppo lungo.
Insomma siamo lontani dal caso esemplare che spiega il meccanismo perfetto della procedura: un consumatore austriaco ordina abiti da surf a un sito web in Germania; paga 228 euro in anticipo tramite bonifici bancari, ma il venditore non fornisce la merce né mai rimborsa il prezzo d’acquisto. Su parere del CEC tedesco, il consumatore avvia il Procedimento europeo per controversie di modesta entità e il tribunale austriaco di Linz emette una sentenza a suo favore, eseguita dalle autorità tedesche: immediato il rimborso.
Altri esempi di applicazione pratica della procedura arrivano dal Centro Europeo Consumatori di Bolzano: un consumatore altoatesino che da una agenzia matrimoniale tedesca ha richiesto la restituzione di parte del prezzo a causa dell’inadempimento del contratto. Dopo che il CEC di Bolzano ha cercato – inutilmente – di ottenere una soluzione bonaria con l’agenzia matrimoniale, il consumatore ha consegnato il modulo per iniziare il procedimento europeo al Giudice di Pace di Chiusa che si è attivato immediatamente ed ha emesso una sentenza – immediatamente esecutiva in Germania – favorevole al consumatore. La controparte non si è allineata subito alla sentenza, ma è stato necessario l’intervento di un avvocato per portarne avanti l’esecuzione.
C’è poi il caso del bagaglio di un consumatore veneto smarrito da una compagnia aerea spagnola nel lontano dicembre 2008 durante un volo da Venezia a Madrid. La vittima in questione aveva compilato immediatamente il modulo di smarrimento (PIR) e inviato un reclamo scritto alla compagnia visto che la sua valigia – che conteneva diversi abiti firmati e aveva un valore complessivo di ben 6.000 euro – non gli è mai stata riconsegnata. Dopo diversi mesi il vettore iberico ha offerto un rimborso di soli 500 euro. Il CEC della Spagna ha contattato la compagnia per ottenere il pagamento della somma massima di risarcimento previsto dalla normativa comunitaria (all’incirca 1.200 euro), senza però ricevere risposta. A questo punto il consumatore ha giocato la carta della small claims procedure, compilando l’apposito modulo e lo ha inviato al tribunale spagnolo competente. Dopo alcuni mesi i giudici spagnoli hanno condannato la compagnia a risarcire 1.200 euro: anche se a distanza di quasi 3 anni dallo smarrimento, il consumatore alla fine ha ricevuto quanto gli spetta.
In generale, il procedimento prevede che la sentenza sia pronunciata nel paese di residenza del consumatore o in quello della parte avversa, a scelta del consumatore; è direttamente applicabile nel territorio della parte soccombente e in qualsiasi altro paese della UE. Il Procedimento si snoda soprattutto per iscritto, ricorrendo a moduli prestampati. Non è necessario essere rappresentati da un avvocato. A partire dal 2013, i consumatori in 5-6 paesi pilota saranno messi in grado di compilare i moduli per le controversie di modesta entità e di portare a termine l’intera procedura giudiziaria per via elettronica, attraverso il portale “e-Justice”.
La Commissione europea vuole garantire una piena applicazione del procedimento in tutti gli Stati membri e contrasterà la sua scarsa applicazione (e conoscenza). Tra le azioni che porterà avanti nell’immediato ci sono la pubblicazione di una guida di consigli pratici per consumatori e operatori di giustizia e la diffusione degli attuali moduli standard, informando online nelle 22 lingue ufficiali della UE attraverso il portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice). Si lavorerà, inoltre, insieme ai tribunali e con i CEC che saranno incoraggiati ad assistere concretamente i casi singoli di consumatori che si avvalgono del Procedimento europeo per controversie di modesta entità. Il Procedimento potrebbe essere esteso oltre la soglia dei 2.000 euro per coprire reclami più ampi o semplificare ulteriormente i moduli standard delle richieste di risarcimento.
 


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