Le giornate di oggi e domani saranno particolarmente caldo per il traffico aereo: tra i 50 e 100 mila passeggeri infatti rischiano di rimanere a terra a causa dello sciopero del personale Ryanair. Sono 600 infatti i voli che verranno cancellati e i disagi riguarderanno l’85% dei passeggeri che non potrà volare o lo farà con ritardo. Per rimediare il danno, la compagnia ha offerto “l’opportunità di essere riassegnati su un volo alternativo operante entro sette giorni prima o dopo il 25 e il 26 luglio” o in alternativa, la possibilità di ricevere “il rimborso integrale dei biglietti”.

Ma i passeggeri hanno ben altri diritti. “Innanzitutto va detto che in caso di annullamento del volo la compagnia aerea non può semplicemente abbandonare il passeggero a se stesso”, sottolinea Monika Nardo, consulente legale del Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia.

Il Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei n. 261/2004 prevede che al viaggiatore debba essere data la scelta tra il rimborso integrale del biglietto e la riprotezione gratuita su un volo alternativo, non appena possibile, per la destinazione finale, o ad una data successiva di suo gradimento. La compagnia è tenuta ad adempiere tale obbligo anche quando la cancellazione del volo sia dovuta a circostanze eccezionali.

Il Centro Europeo Consumatori consiglia ai passeggeri colpiti da queste cancellazioni di rivolgersi immediatamente alla compagnia aerea per farsi prenotare un volo alternativo per la destinazione finale, non accontentandosi del mero rimborso del biglietto. Il contatto con la compagnia dovrebbe avvenire per iscritto, ad esempio tramite chat: in questo caso sarà possibile dimostrare cosa  è stato offerto e cosa è stato accordato. Anche le richieste di rimborso vanno fatte per iscritto; nel caso di Ryanair consigliamo di utilizzare le apposite sezioni del sito internet del vettore.

Un altro aspetto da tenere presente è che se fino a poco tempo fa lo sciopero è sempre rientrato di diritto nella casistica delle “circostanze eccezionali” che esoneravano la compagnia, dallo scorso aprile, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che, perché possa essere considerata una “circostanza eccezionale”, lo sciopero non deve essere inerente all’esercizio ordinario della compagnia e deve sfuggire al suo effettivo controllo.

Le compagnie aeree possono quotidianamente trovarsi ad affrontare divergenze o conflitti con i membri del proprio personale e, in quest’ottica, i rischi derivanti dalle conseguenze di decisioni da loro stesse assunte devono essere considerati inerenti al normale esercizio delle attività aziendali.

Movimento Consumatori ricorda che se la compagnia non offre al passeggero la scelta tra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo (partenza sul primo volo disponibile), se cioè la compagnia si limita a rimborsare il biglietto senza proporre la riprotezione, il passeggero che abbia acquistato un nuovo biglietto (anche da un vettore diverso) ha il diritto di richiedere la differenza di prezzo tra quello rimasto inutilizzato e quello sostitutivo.

È poi molto importante verificare il momento in cui è stata comunicata la cancellazione: il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede il versamento della compensazione pecuniaria, che tuttavia non è dovuta quando la cancellazione viene comunicata con un preavviso di almeno due settimane. Anche il ritardo all’arrivo superiore alle tre ore dà diritto al passeggero alla compensazione.

Sia in caso di cancellazione che in caso di ritardo prolungato la compagnia è poi sempre tenuta a fornire ai passeggeri l’assistenza prevista dal regolamento europeo (pasti, bevande, sistemazione in albergo, ecc.). Deve poi essere valutato caso per caso il diritto al risarcimento di altri danni (spese di soggiorno inutilmente sostenute, esborsi per ulteriori trasporti e noleggi di autoveicoli).

Movimento Consumatori e CTCU si dichiarano entrambe disposte ad assistere i passeggeri per la presentazione dei reclami e l’avvio, in caso di rigetto delle richieste in via stragiudiziale, di un’azione collettiva per il recupero del dovuto.


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