Prometteva premi che potevano essere ottenuti solo con gran fatica. I messaggi pubblicitari infatti non riportavano chiaramente tutte le indicazioni sui limiti e le condizioni previste per ottenere premi e rimborsi, né indicavano subito tutti i numerosi passi che il consumatore doveva eseguire per ottenere il premio, salvo la generica avvertenza che era necessario registrare il prodotto promozionato sul sito internet e seguire le istruzioni. L’Antitrust ha così contestato operazioni promozionali scorrette e sanzionato Samsung Electronics Italia per oltre tre milioni di euro.

“Una vittoria importante – ha detto il presidente dell’UNC Massimiliano Dona – ed una condanna esemplare che speriamo serva da monito a chi fa promesse ingannevoli o attua pratiche commerciale aggressive, magari, come in questo caso, per la raccolta dei dati personali dei propri clienti con finalità di marketing. Basta con il promettere premi che in realtà possono essere ottenuti a fatica e solo in un secondo momento”.

samsung promozioneIl 25 gennaio 2017 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso un procedimento – avviato anche su istanza delle associazioni di consumatori Federconsumatori Palermo e Unione Nazionale Consumatori – sulle modalità di pubblicizzazione e gestione delle numerose manifestazioni promozionali caratterizzate dalla promessa dell’attribuzione di prodotti o rimborsi sul prezzo nel caso di acquisto dei beni pubblicizzati. Samsung, spiega l’Antitrust nel provvedimento, fa molte manifestazioni promozionali nelle quali viene offerto al consumatore un vantaggio economico che può essere di diverso tipo, un premio o uno sconto. Le contestazioni arrivate dai consumatori sono state diverse. Solo dopo la richiesta del premio alla Samsung alcuni consumatori hanno saputo che la promozione non si applicava a chi acquistava con partita Iva. Un altro consumatore ha segnalato di aver scelto di comprare un nuovo televisore Samsung per i vantaggi promessi con l’offerta “Samsung Dream Pack Summer Edition ” e di essersi visto respingere la richiesta del premio, perché l’acquisto non sarebbe stato  effettuato presso uno dei rivenditori elencati nel Regolamento. Nel volantino non veniv , però, specificata l’esistenza di una lista di rivenditori autorizzati,  di cui si poteva avere conoscenza solamente  dopo avere acquisito il Regolamento della promozione sul sito internet e dopo aver letto tutto il regolamento e l’allegato.

Di quali promozioni stiamo parlando? Samsung prometteva “fino a 400 euro di rimborso per te” oppure lanciava “Primavera Samsung fioriscono i regali. Ecolavaggio e ecoasciugatura, ti regaliamo un Galaxy Tab 3”. Un’altra promozione diceva: “E’ il momento di scoprire le innovative tecnologie Samsung. Cambia ora il tuo vecchio tv, per te fino a 400 euro di rimborso”. Ancora, c’era la promozione  “L’eccellenza tecnologica ti regala Galaxy J5”: in questo caso, ad esempio, solo in piccolo veniva specificato che si trattava di un’operazione a premi, valida nei punti vendita aderenti, che bisognava registrarsi entro 10 giorni sul sito internet e seguire le indicazioni, e che erano esclusi dalla promozione gli acquisti fatti su siti online.

Scrive l’Antitrust nel provvedimento: “Le modalità attraverso le quali Samsung effettua le operazioni promozionali dei propri prodotti appaiono tali da falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore, in quanto risultano gravi carenze informative sulla natura delle manifestazioni a premio, sulle condizioni di partecipazione, sui termini e i limiti ivi previsti”. Prosegue l’Antitrust: “le campagne pubblicitarie sono strutturate in maniera tale da indurre il consumatore a scegliere il prodotto Samsung, rispetto ad altri aventi analoghe caratteristiche, proprio in considerazione dell’ingente valore economico sotteso al premio o al rimborso promesso, sul falso presupposto che sia possibile ottenere “immediatamente” e “facilmente” tale vantaggio, come emerge dall’utilizzo costante di termini come regalo, rimborso, premio. I messaggi diffusi per la promozione delle offerte commerciali in  argomento, infatti, mettono in risalto esclusivamente i vantaggi offerti,  relegando in posizione decentrata e a caratteri incomparabilmente più piccoli  –  in altri casi omettendo – elementi informativi importanti, quali  la  precisazione della natura della promozione e l’invito a consultare il  Regolamento , nel quale sono riportate tutte le informazioni, incluse quelle di  dettaglio, essenziali ai fini della partecipazione alle manifestazioni a premio”. Nei messaggi pubblicitari non viene dunque chiaramente indicata la natura della manifestazione promozionale e in particolare che questa consiste in un’operazione o in concorso a premi.

L’Autorità ha dunque individuato una pratica commerciale ingannevole ed aggressiva ritenendo, da un lato, che i messaggi pubblicitari presentavano gravi carenze informative sulla natura della promozione, sulle condizioni, limitazioni e modalità da seguire per ottenere il premio o vantaggio promesso, e dall’altro, che le modalità di partecipazione fossero particolarmente gravose. Nei messaggi promozionali non era evidente che il premio o il rimborso promesso non erano immediatamente collegati all’acquisto del prodotto, come vantato dalla pubblicità, ma potevano essere ottenuti solo in un secondo momento, seguendo la procedura prevista per l’operazione a premio, di cui il consumatore veniva pienamente a conoscenza solo dopo avere acquistato il prodotto e dopo aver letto i termini e le condizioni integrali del Regolamento della manifestazione a premio.

L’Antitrust ha poi contestato un secondo profilo di aggressività perché  le procedure adottate erano tali da ostacolare i consumatori nella richiesta e nell’ottenimento del premio promesso, in quanto erano imposti una serie di adempimenti, talvolta ripetitivi, da effettuare entro un breve termine, cui si aggiungeva, in alcuni casi, la reiterata richiesta di produrre ulteriore documentazione (dichiarazioni del venditore, scontrini ed etichette IMEI da produrre in originale); inoltre, in assenza di una connessione a internet (o di strumenti adeguati, quali smartphone o personal computer) o di un livello di alfabetizzazione informatica sufficiente, il cliente poteva non essere in grado di fare tutti i passaggi previsti.

L’Autorità ha inoltre accertato una seconda pratica commerciale aggressiva, collegata alla raccolta dei dati personali dei propri clienti per finalità di marketing adottata da Samsung fino al 15 agosto 2016. In particolare, una volta proceduto all’acquisto di un prodotto oggetto di promozione, Samsung richiedeva, come condizione obbligatoria per partecipare alla promozione, la registrazione alla piattaforma Samsung People e il consenso all’utilizzo dei suoi dati personali anche per finalità di marketing. Il consumatore che aveva acquistato il prodotto in promozione nella prospettiva di ottenere un premio/rimborso/regalo, non poteva a quel punto esimersi dal fornire una serie di dati personali che esulavano dalla manifestazione a premio e dal consentire il trattamento degli stessi anche per finalità di marketing.

Alla fine, considerate le correzioni adottate nel corso del procedimento da Samsung, e il fatto che Samsung ha interrotto spontaneamente la seconda pratica contestata, l’Autorità ha diminuito l’importo delle sanzioni: una è stata di 2.125.000 euro e l’altra di 975 mila euro.


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