L’obbligo (a partire dal 30 giugno 2014) per professionisti ed imprese di consentire i pagamenti con il bancomat per importi superiori ai 30 euro non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l’ordinanza 01932/2014.
Il Tar ha rigettato l’istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti contro il Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2014 del Ministro dello Sviluppo economico attuativo dell’articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 laddove prevede (articolo 2, comma 1) che l’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
Secondo l’ordine degli architetti tale norma è insensatamente vessatoria e costosa e il suo scopo primario, cioè quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare. Inoltre è vietato – ex articolo 15, comma 5 quater del Dl 179/2012 – richiedere un sovraprezzo legato all’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
Il Tar scrive nell’ordinanza: “Ritenuto che, alla luce della sommaria delibazione dell’atto impugnato e dei motivi di ricorso, la domanda diretta all’annullamento del Decreto Ministeriale non appare caratterizzata da evidente “fumus boni juris”, atteso che il Decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all’art. 9, comma 15-bis, impone perentoriamente ed in modo generalizzato che “a decorrere dal 30 giungo 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito….”;
Peraltro il decreto impugnato “ha dato attuazione al suddetto obbligo generale di fonte legale relativo all’uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali, mentre la fissazione di “importi minimi” da parte della fonte secondaria è espressamente indicata come “eventuale”.
“Accogliamo positivamente il pronunciamento del Tar del Lazio come ulteriore sostegno alla lotta all’evasione fiscale, secondo la logica del pagare tutti per pagare meno. Rendere tracciabili i movimenti finanziari significa dare trasparenza a cittadini e imprese e combattere fenomeni come il lavoro nero e la corruzione fiscale che costituiscono la piaga economica del nostro Paese” ha commentato in una nota il Movimento Difesa del Cittadino (MDC).
 


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1 thought on “Pos obbligatorio sopra i 30 euro, Tar Lazio respinge istanza architetti

  1. E’ l’ennesimo regalo alle banche che da questa pronuncia sono le sole a non avere costi bensì a guadagnarci.

Parliamone ;-)

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