Pacchetti turistici e risoluzione per circostanze straordinarie, la Corte Ue sui diritti dei viaggiatori (Foto di Sasin Tipchai da Pixabay)

Pacchetti turistici, risoluzione dei pacchetti per circostanze straordinarie e diritti dei viaggiatori: arriva una nuova pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

La Corte ha infatti stabilito che un giudice nazionale può, a certe condizioni, informare d’ufficio il viaggiatore del suo diritto di risoluzione senza spese.

Il caso è collegato allo scoppio della pandemia da coronavirus nel 2020.

Pacchetti turistici e risoluzione per pandemia

Nell’ottobre 2019, spiega la Corte, un viaggiatore ha acquistato presso l’organizzatore di viaggi Tuk Tuk Travel un pacchetto turistico per due persone a destinazione Vietnam e Cambogia, con partenza da Madrid (Spagna) l’8 marzo 2020 e ritorno il 24 marzo. Il viaggiatore aveva pagato quasi la metà del prezzo totale del pacchetto. Il contratto forniva informazioni sulla possibilità di risoluzione prima della data di partenza, dietro pagamento di spese. Per contro, nulla indicava riguardo alla possibilità di risoluzione senza spese a motivo di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione, come previsto dalla direttiva sui pacchetti turistici.

Il 12 febbraio 2020 il viaggiatore informava però l’organizzatore della decisione di risolvere il contratto per la diffusione del coronavirus in Asia e chiedeva il rimborso delle somme che poteva ricevere. Poiché l’organizzatore di viaggi gli aveva comunicato che, previa deduzione delle spese di annullamento, gli sarebbe stata rimborsata solo una piccola parte dell’importo versato, il viaggiatore ha adito la giustizia invocando la risoluzione quasi un mese prima e motivata dalla pandemia. Il viaggiatore non è rappresentato da un avvocato e chiede solo un rimborso parziale dell’importo versato.

La sentenza della Corte

La giustizia spagnola si è rivolta alla Corte sull’interpretazione della direttiva sui pacchetti turistici. Oggi la Corte ha sottolineato, prima di tutto, che la direttiva impone ad un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore, in particolare, del suo diritto di risoluzione.

Data l’importanza del diritto di risoluzione conferito dalla direttiva (nonché del conseguente diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati), spiega la Corte, “la sua tutela effettiva richiede che il giudice nazionale possa rilevarne d’ufficio la violazione, in particolare quando il viaggiatore non fa valere il suo diritto perché ne ignora l’esistenza”, con un esame subordinato ad alcune condizioni che nel caso di specie sembrano soddisfatte. Tanto più che la Corte ha già dichiarato in via generale che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» può comprendere lo scoppio di una crisi sanitaria mondiale.

Non si può escludere, prosegue la Corte, che il viaggiatore abbia ignorato l’esistenza del suo diritto di risoluzione perchè non informato dall’organizzatore. Il giudice spagnolo sarebbe quindi tenuto ad esaminare d’ufficio il diritto di risoluzione. Per la Corte di giustizia “esso dovrà, in particolare, da un lato, informare il viaggiatore di tale diritto e, dall’altro, dargli la possibilità di farlo valere nel procedimento giurisdizionale in corso. Per contro, l’esame d’ufficio non impone al giudice nazionale di risolvere d’ufficio il contratto di pacchetto turistico di cui trattasi senza spese e conferendo al viaggiatore il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati. Spetta al viaggiatore decidere se desidera o meno far valere tale diritto dinanzi al giudice”.


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