tia

E’ singolare che per un servizio svolto dalla Pubblica Amministrazione, oltre alla fiscalità generale, il cittadino debba pagare un ulteriore tributo. E’ altresì paradossale che su quel tributo la Pubblica Amministrazione, o meglio le Aziende Municipalizzate, applichino un ulteriore “pizzo” (l’Iva al 10%) a danno delle tasche dei consumatori ma è ancor più singolare che molte Aziende ignorino una sentenza della Corte  di Cassazione. Ha esordito così Massimo Cerniglia, consulente legale di Federconsumatori, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa indetta dall’Associazione nel corso della quale è stato fatto il punto su una vertenza che vede impegnata Federconsumatroi da anni e che oggi vede un punto di svolta nella sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 8 marzo. Il principio ribadito dalla Corte è che nel caso dei rifiuti il cittadino non paga per ciò che direttamente produce – paga, ad esempio, anche per i rifiuti che si trovano in strada – e per questo la Tia (Tariffa di igiene ambientale) è una tassa e non una tariffa.
Dunque, è pacifico che l’IVA non è dovuta dai cittadini ma quello che si pone oggi è la questione relativa ai rimborsi di quanto gli utenti hanno indebitamente pagato a partire dal 2002 (anche se la Tia 1 è entrata in vigore prima, bisogna tener presente del periodo di trascrizione). Secondo Federconsumatroi la strade percorribili sono due: la prima è proporre un’azione inibitoria dinanzi al giudice civile, ipotesi, tuttavia, che non permetterebbe la restituzione di quanto gli utenti hanno indebitamente pagato perché il giudice ha la facoltà di ‘inibire per il futuro’ un comportamento. Per questo motivo, l’Associazione ritiene più percorribile la strada della class action – oggi ulteriormente potenziata grazie all’intervento del Legislatore nella Legge Liberalizzazioni che ha introdotto il concetto di ‘omogeneità dei diritti’ –  che permetterebbe ai 17 milioni di cittadini coinvolti la restituzione di 993 milioni di euro. Non potendo proporre un’azione collettiva nazionale, dovranno intraprendersi tante azioni per ciascun comune interessato (circa 2400): la causa pilota sarà proposta a Roma e consentirebbe ai cittadini di ottenere giustizia nonostante le somme in gioco non siano da capogiro.
Nel corso della conferenza stampa è stata presentata la Quarta indagine sulle tariffe e servizi di gestione rifiuti urbani nelle città capoluogo. Il dato che è emerso con evidenza è che non esiste una correlazione tra la tassa sui rifiuti (passata da Tarsu a Tia nel 1999 e prossima Tares nel 2013) e il servizio reso dalle Aziende municipalizzate la cui qualità si misura con i livelli di raccolta differenziata: l’esempio più lampante è quello di Napoli dove per un appartamento di 100 mq abitato da tre persone di paga poco più di 453 euro (la tariffa più alta tra le 15 analizzate dalla ricerca) e la percentuale di raccolta differenziata si ferma al 17,7% (la media nazionale è 31,7%). Aldilà del caso napoletano, è tutta la Penisola che non eccelle nella raccolta differenziata ad eccezione di alcune piccole ‘isole felici’ dove funziona la raccolta ‘porta a porta’. “Sarebbe necessario e auspicabile istituire un tavolo di confronto che coinvolga la grande distribuzione  e i consorzi di filiera e che venga presa in seria considerazione la questione relativa agli imballaggi che dovrebbero essere riciclabili al 100%” ha detto il vicepresidente di Federconsumatori, Mauro Zanin.
Quello della restituzione delle somme indebitamente pagate è un argomento di cui si stanno occupando diverse Associazioni dei Consumatori: oggi, infatti, anche il Codacons ha depositato questa mattina presso l’ufficio del Giudice di pace di Roma il primo ricorso collettivo con cui 100 famiglie romane chiedono la restituzione del 10% di IVA pagato dal 2003 al 2010. Si tratta di somme che variano dai consumi di ciascuna famiglia ma che vanno da un minimo di 66 euro ad un massimo di 450. Anche il Codici continua la sua battaglia inziata due anni fa fornendo consulenza ai cittadini che ne hanno bisogno: per consulenze e aiuti legali l’Associazione invita i consumatori ad inviare una e-mail a sportello.codici@codici.org o telefonando allo 065571996.
di Valentina Corvino


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1 thought on “Iva sulla Tia: è l’ora dei rimborsi

  1. Gentili Signori,
    ecco cosa scrive TREVISOSERVIZI s.r.l. , l’Ente che effettua il servizio ed emette le cartelle di addebito nella mia Città, Treviso appunto, nel suo sito:
    “Come certamente si sarà notato la citata sentenza della Corte Costituzionale (n 238/2009) trattava altra questione sottoposta a giudizio e solo in via incidentale si interessava della applicazione dell’ IVA sulla Tariffa Igiene Ambientale (TIA) senza dichiarare l’incostituzionalità della normativa di riferimento ed analoga considerazione vale per la sentenza della Corte di Cassazione (2320/2012) .
    Non solo; l’art. 14 comma 33 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha stabilito, con norma di interpretazione autentica e retroattiva, che la TIA è soggetta ad IVA.
    L’assoggettabilità della TIA ad IVA all’aliquota del 10% è stata peraltro ribadita dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, con Circolare interpretativa n. 3 del 11 novembre 2010, secondo la quale ” … si deve tenere in considerazione il comma 33 del citato art. 14 del D. L. n. 78 del 2010 contiene una disposizione di interpretazione autentica … Si esprime, quindi, il parere che la TIA1 debba continuare ad essere assoggettata all’IVA, come già sostenuto dall’Amministrazione finanziaria nei diversi interventi che si sono succeduti nel tempo, vale a dire la circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione centrale fiscalità locale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, la risoluzione della Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle entrate n. 25 del 5 febbraio 2003 e la risoluzione della stessa Direzione dell’Agenzia delle entrate n. 250 del 17 giugno 2008″.
    In siffatta situazione questa società é quindi costretta a continuare ad assoggettare ad IVA la tariffa igiene ambientale (TIA) senza prevederne alcun rimborso.”
    Avevo inviato richiesta, con Raccomandata A.R. , ancora lo scorso 21/11/2009 ricevendo ovviamente rifiuto.
    Qualche speranza?
    Grazie

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