Ferrovie, Autorità Trasporti: in vigore Regolamento su tutela passeggeri
L’Autorità dei Trasporti ha approvato il regolamento sulla tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario e ha pubblicato online il modulo per presentare i reclami, per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni. Nel corso di una recente audizione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, è emerso che in Italia ogni anno vengono presentati oltre 50 mila reclami dai passeggeri che usano il trasporto ferroviario. Si tratta, afferma l’Autorità, di un numero significativo considerato anche il ritardo con cui l’Italia ha recepito le norme comunitarie sulla tutela dei diritti dei passeggeri.
Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato dunque il 4 luglio scorso il “Regolamento” e il “Modulo di reclamo” per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70, in attuazione della disciplina sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 1371/2007. I testi sono in vigore. Possono rivolgersi all’Autorità dei Trasporti i passeggeri o le associazioni rappresentative legittimate che abbiano già presentato reclamo all’impresa ferroviaria, nei casi, tempi e condizioni prescritte dall’articolo 3 del Regolamento, utilizzando l’apposito “Modulo di reclamo”.
Nel regolamento si legge che l’Autorità procede all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni d’ufficio o dopo un reclamo presentato dai passeggeri o da associazioni rappresentative legittimate. Il reclamo è “improcedibile” qualora non sia già stato presentato un reclamo all’impresa ferroviaria (o al gestore dell’infrastruttura, al gestore di stazione o al tour operator) o qualora non siano inutilmente decorsi il termine di trenta giorni e, laddove giustificato, di tre mesi, previsti dalla procedura avviata a seguito di reclamo all’impresa. Se ci sono i presupposti per un intervento sanzionatorio, viene avviato il procedimento, il cui esito può essere un provvedimento sanzionatorio o l’archiviazione. Il regolamento stabilisce, fra le altre cose, che l’Autorità può monitorare in ogni momento e anche a cadenza periodica l’adempimento da parte delle imprese della disciplina sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e può avviare indagini conoscitive.
Prima dell’adozione del Regolamento col relativo modulo di reclamo, l’Autorità ha consultato lo scorso giugno a Torino le associazioni dei consumatori e degli utenti, compresi i passeggeri a mobilità ridotta, le imprese italiane ed estere di trasporto ferroviario di passeggeri operanti nel nostro Paese, le Regioni e le altre amministrazioni interessate. Come informa la stessa Autorità, è emerso che “ogni anno in Italia vengono presentati oltre 50.000 reclami dai passeggeri che utilizzano il trasporto ferroviario, un numero significativo considerato anche il ritardo con cui il nostro Paese ha recepito le norme comunitarie a tutela dei diritti dei passeggeri”.
Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (recepito nel nostro ordinamento col D.lgs.70/2014) relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, definisce i diritti degli utenti dei servizi ferroviari e gli obblighi delle imprese del settore. Esso stabilisce, tra l’altro: le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie; le modalità di emissione dei biglietti e delle prenotazioni; la responsabilità delle imprese ferroviarie anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e di gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri; le garanzie a favore delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta; la definizione ed il monitoraggio di standard di qualità del servizio.