TopNews. Etichetta origine, tra norme italiane ed europee. Intervista all’Avv. Borghi
Da aprile 2020 entrerà in applicazione il Regolamento sull’origine dell’ingrediente primario. I produttori dovranno fornire in etichetta le informazioni sull’origine solo quando il luogo di provenienza dell’alimento è indicato e diverso suo ingrediente primario. Si potrà indicare da “Ue/non Ue” alla regione di produzione. Escluse le indicazioni geografiche. In molti si sono chiesti che fine avrebbero fatto i decreti italiani sull’origine di prodotti come pasta, riso, latte e i lattiero caseari. Ne abbiamo parlato con chi di norme alimentari è un esperto, l’ Avvocato e Ordinario di Diritto Alimentare dell’Università di Ferrara, Paolo Borghi.
Proprio nei giorni scorsi è stato emanato un decreto interministeriale dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestale e dal Ministero dello Sviluppo Economico che ne stabilisce l’applicabilità fino a marzo 2020 dell’obbligo di indicazione di origine. “Viene da pensare che le norme vadano nella stessa direzione e che la legge italiana ha disciplinato l’indicazione dell’origine solo per colmare un vuoto normativo europeo – afferma l’Avvocato Paolo Borghi – I decreti italiani obbligano a riportare in etichetta informazioni (sull’origine della materia prima agricola) che non sempre, e non necessariamente, coincidono del tutto con quelle oggetto del regolamento europeo (origine dell’ingrediente primario, che in alcuni casi può essere una cosa ben diversa). Speriamo che le cose vadano nel modo più semplice, per evitare una selva oscura di norme e di obblighi scoordinati tra loro, che
Come dovranno comportarsi le aziende? Ci sarà un periodo transitorio?
Si dovrà valutare caso per caso, prodotto per prodotto. In molti casi le etichette conformi ai decreti italiani rispetteranno anche il nuovo regolamento europeo; in qualche caso no: soprattutto per i prodotti complessi (risultanti cioè da molti ingredienti e molte fasi trasformative) l’origine dell’ingrediente primario non coinciderà con quella della materia prima agricola (il grano) e neppure con il luogo della sua trasformazione (ad esempio, la molitura della farina), sicché occorrerà cambiare nuovamente le etichette.
Il nuovo testo approvato dovrebbe stabilire nel suo art. 4 anche una previsione transitoria: gli alimenti immessi sul mercato (o quelli etichettati, anche se ancora a magazzino) prima di tale data, potranno essere venduti fino all’esaurimento delle scorte.
Giuridicamente il governo italiano potrebbe intervenire con una qualche deroga successivamente al primo aprile 2020?
No, il diritto UE non consente deroghe. Il governo italiano potrebbe tutt’al più approvare nuovi decreti con cui obbligare l’operatore a indicare anche il Paese di origine della materia prima agricola, quando tale indicazione non coincida già con quella dell’ingrediente primario (ad esempio, quando l’ingrediente primario è un prodotto di ulteriore trasformazione, oppure è in realtà costituito da una somma di ingredienti, come prevede in certi casi il regolamento UE n. 1169/2011).
Le aziende possono comunque continuare a indicare volontariamente l’origine della materia prima agricola?
Potranno continuare a specificare volontariamente l’origine della materia prima agricola. Ma farei attenzione a non creare un eccesso informativo, che tante volte significa confondere la mente del consumatore.
Perché escludere le IGP, che pur essendo un marchio di origine, hanno la grande lacuna di non prevedere l’origine della materia prima?
Credo sia stata una scelta di fondo, in parte anche politica: il sistema delle IGP, per come è costruito, è una versione “light” delle DOP, e ruota attorno al concetto di “disciplinare di produzione”. Il cuore del valore – normativo ma anche economico – della IGP è dato non dall’origine della materia prima ma da un certo grado di tradizionalità, da un legame meno stretto ad un territorio (rispetto al legame che caratterizza le DOP), e dalla “reputazione” culturale e commerciale che da quel collegamento deriva. Non si è voluto andare ad introdurre un elemento ulteriore, che avrebbe inevitabilmente creato, fra i prodotti a indicazione geografica, IGP di serie A e di serie B.
Secondo lei quale è un punto di forza e un punto debole di questo regolamento?
Il suo principale punto di forza è la cosiddetta “armonizzazione”, ossia il fatto di imporre una volta per tutte le stesse regole a tutti gli operatori europei. Il punto debole principale, invece, è comune ai decreti italiani su grano, riso, latte e pomodoro: il fatto che molti prodotti alimentari, nei quali gli operatori non possono evitare di introdurre ingredienti di varia origine (per i pastifici a volte è inevitabile usare semole di grani originari di molti Paesi, miscelandole per ragioni di standardizzazione qualitativa), finiranno per riportare in etichetta indicazioni generiche, del tipo “Paesi UE e non UE”: un’informazione che dice ben poco, e davanti alla quale mi chiedo quale vantaggio reale abbia il consumatore.
Notizia pubblicata il 09/05/2018 ore 17.24