Non serve l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore perché il proprietario di un sito internet rinvii, attraverso un link, ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito. E questo vale anche se i visitatori Internet che cliccano sul link hanno l’impressione che l’opera venga mostrata dal sito che contiene il collegamento e non da quello originario. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La Corte si è pronunciata su un caso che riguarda la stampa svedese. Sul sito internet del Göteborgs-Posten è stata pubblicata, in libero accesso, una serie di articoli di stampa redatti da vari giornalisti svedesi. La Retriever Sverige, società svedese, gestisce un sito Internet che fornisce ai propri clienti collegamenti Internet «cliccabili» verso articoli pubblicati su altri siti Internet, tra cui proprio il sito del Göteborgs-Posten, ma non ha chiesto ai giornalisti interessati l’autorizzazione ad approntare link verso gli articoli pubblicati sul sito del Göteborgs-Posten. Di fronte alla questione, la Corte d’appello di Svea (Svezia) si è dunque rivolta alla Corte di giustizia chiedendo se la fornitura di tali  link costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi del diritto dell’Unione: in questo caso, sarebbe necessaria l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore.
Nella sentenza odierna la Corte rileva che “il fatto di fornire link «cliccabili» verso opere protette costituisce un atto di comunicazione”. Infatti, un atto di tal genere è definito nel senso della messa a disposizione di un’opera al pubblico in maniera tale che quest’ultimo possa avervi accesso (ancorché in concreto non si avvalga di tale possibilità). Inoltre, gli utenti potenziali del sito gestito dalla Retriever Sverige possono essere considerati quale pubblico, atteso che il loro numero è indeterminato e considerevole”. Allo stesso tempo, per la Corte la comunicazione deve essere rivolta a un pubblico nuovo, ovvero non preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento dell’autorizzazione della comunicazione iniziale, e non è questo il caso in questione.
Secondo la Corte, infatti, non sussiste un “pubblico nuovo” nel caso del sito gestito da Retriever Sverige: “Considerato che le opere proposte sul sito del Göteborgs-Posten erano in accesso libero, gli utenti del sito della Retriever Sverige devono essere considerati come facenti parte del pubblico già preso in considerazione dai giornalisti all’atto dell’autorizzazione della pubblicazione degli articoli sul Göteborgs-Posten – rileva la Corte – Tale rilievo non è rimesso in discussione dal fatto che gli utenti Internet che clicchino sul link abbiano l’impressione che l’opera sia loro mostrata dal sito della Retriever Sverige, laddove essa proviene, in realtà, dal Göteborgs-Posten”.
Per la Corte, dunque, il proprietario di un sito internet quale quello della Retriever Sverige può rinviare, per mezzo di «link», ad opere protette disponibili in accesso libero su un altro sito, senza autorizzazione dei titolari dei relativi diritti d’autore. Questo non vale però nel caso in cui un link consenta di aggirare misure restrittive adottate dal sito su cui si trova l’opera protetta per limitarne l’accesso ai soli abbonati. Da ultimo, la Corte dichiara che “gli Stati membri non hanno il diritto di disporre una protezione più estesa dei titolari dei diritti d’autore ampliando la nozione di «comunicazione al pubblico». Infatti, ciò produrrebbe l’effetto di creare disparità legislative e, pertanto, una situazione di incertezza giuridica”.


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