Canone Rai, le novità nel decreto Mise: risolti molti casi (ma non tutti)
Il rebus sul nuovo canone Rai si sta pian piano risolvendo. Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico (in ritardo di oltre un mese) è in dirittura d’arrivo e ci sono alcune risposte ai dubbi sollevati fin’ora. Alcune, ma non tutte. L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato un decalogo con tutte le novità. Risolto il problema di chi non ha la bolletta della luce: pagherà il canone entro il 31 ottobre, senza sanzione. I rimborsi avverranno nella prima bolletta utile, e non dopo 6 mesi. Tra moglie e marito, paga l’intestatario della bolletta elettrica. Ma c’è ancora qualche caso non risolto.
L’Unione Nazionale Consumatori ha stilato un decalogo con tutte le novità contenute nella versione ormai definitiva (mancano solo i pareri di rito, come quello dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas) del decreto che il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell’Economia, sta varando sul canone Rai, in attuazione dell’art. 1, comma 154 della Legge di stabilità 2016. Decreto in ritardo sui tempi previsti: 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 1° gennaio 2016.
La prima buona notizia è che è stato risolto il problema, denunciato dall’UNC, del pagamento del canone per i non titolari di utenza elettrica (circostanza molto frequente nelle case multifamiliari dove c’è un solo contatore e abitano più famiglie, ma che riguarda anche i bidelli che vivono nelle scuole, i portieri di un palazzo). Nello scadenzario dell’Agenzia delle Entrate era apparsa come data di pagamento il 1° febbraio 2016 (il 31/1 era domenica), scadenza poi ritirata a seguito della segnalazione dell’UNC. Ma il rischio era che fossero richieste sanzioni per il ritardato pagamento. Rischio per ora evitato ed è stata fissata come scadenza il 31 ottobre 2016.
Sciolto anche il mistero di moglie e marito: se la moglie paga la bolletta della luce ed il marito pagava l’abbonamento alla tv, chi deve pagare il canone Rai? La risposta è: la moglie. Di conseguenza, in caso di doppia richiesta, sarà il marito a dover autocertificare.
Ma i problemi non sono tutti risolti. L’UNC denuncia il caso di bollette della luce intestate a defunti. “Sono molti i casi di vedove anziane che non hanno proceduto alla voltura e hanno lasciato il marito defunto come intestatario della fornitura elettrica, o viceversa. Un problema da affrontare sia in previsione della passaggio d’ufficio del canone della Rai al titolare dell’utenza elettrica sia rispetto al problema dell’autocertificazione” ha dichiarato Massimiliano Dona, Segretario dell’Unione Nazionale Consumatori.
C’è poi il caro volture: “Oggi le volture sono troppo care: da 66 euro in su. Per questo abbiamo ufficialmente chiesto ai ministeri di abolire l’imposta di bollo e la previsione di un importo forfettario omnicomprensivo non superiore a 25 euro” ha concluso Dona.
Vittoria dell’Unione Nazionale Consumatori, infine, sulla questione dei rimborsi. L’associazione aveva attaccato la prima bozza del decreto, secondo la quale le società elettriche avevano 6 mesi di tempo per restituire il maltolto al consumatore per i pagamenti non dovuti del canone, chiedendo che il rimborso avvenisse, invece, nella prima bolletta utile. Richiesta ora accolta nella versione finale.
Di seguito tutte le novità introdotte dal decreto del Mise ed i relativi consigli:
1) Pagamento entro il 31 ottobre 2016 per chi non è titolare di utenza elettrica e per chi abita nelle isole che non sono interconnesse alla rete di trasmissione nazionale: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene. Il canone sarà pagato in unica soluzione, con versamento di 100 euro. Non si sa ancora il codice da usare e se il pagamento avverrà con modello F24 o bollettino postale. Si auspica che ci siano entrambe le ipotesi.
2) Tra moglie e marito chi paga? La risposta è: l’intestatario dell’utenza elettrica. Nel decreto, infatti, è previsto che, nei casi in cui il contratto della luce è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia delle entrate procede alla voltura d’ufficio del canone Rai al titolare del contratto di energia.
3) Chi autocertifica tra moglie e marito? Se i vecchi abbonati alla Rai vengono sostituiti d’ufficio con il componente della famiglia che paga la luce, a fronte di due richieste di pagamento, il marito dovrà presentare un’autocertificazione per non pagare due volte.
4) Defunti intestatari della bolletta. L’UNC condivide che l’Agenzia delle entrate proceda alla voltura d’ufficio del canone al titolare del contratto, così da risolvere una volta per tutte il problema dell’allineamento delle banche dati. Resta, però, il problema dei defunti che risultano ancora titolari del contratto di somministrazione dell’energia. Sono molti, ad esempio, i casi di vedove anziane che non hanno proceduto alla voltura e hanno lasciato il marito defunto come intestatario della fornitura elettrica.
L’UNC denuncia poi il costo eccessivo delle volture, che in questa fase andrebbero favorite, senza gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie. L’Associazione ha chiesto ai ministeri competenti di superare quanto previsto dall’Autorità per l’energia elettrica. Attualmente, infatti, c’è un contributo fisso di 27,03 euro per oneri amministrativi a favore del distributore, il pagamento di 16 euro per l’imposta di bollo e, per il mercato tutelato, un contributo fisso di 23 euro, mentre per il mercato libero non vi è alcun tetto, demandando a quanto indicato nei singoli contratti. L’esercente può richiedere al cliente anche un deposito cauzionale. Insomma, nella migliore delle ipotesi si tratta di un pagamento di 66 euro, il 66% del canone Rai. L’UNC ha chiesto, almeno per i prossimi due anni, di abrogare l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo e che sia fissato, sia per il mercato tutelato che libero, un importo forfettario omnicomprensivo non superiore a 25 euro.
5) Novelli sposi a rischio stangata? In caso di attivazione di una nuova utenza elettrica successivamente all’emissione della fattura con scadenza nel mese di ottobre, “il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo”. Già ma quanto è il dovuto? Tutti i 100 euro? Oppure solo le rate relative ai mesi successivi all’attivazione dell’utenza, ossia novembre e dicembre al massimo? A nostro avviso, non essendo mai stato abolito l’art. 4 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, chi inizia l’abbonamento nel corso dell’anno deve versare solo a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell’apparecchio e per quanti sono i mesi dell’anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre. Quindi se acquisto una tv a novembre, per quell’anno devo pagare solo 20 euro. Certo specificarlo non avrebbe fatto male. Non vorremmo, infatti, che a qualcuno venisse in mente, a gennaio, di far pagare, ai novelli sposi, ma anche a chi divorzia, ai figli che vanno ad abitare altrove…, l’intero importo del canone dell’anno precedente + la rata dell’anno in corso. Una stangata, cioè, di 110 euro o 120 euro (120 se la prima bolletta arriva a febbraio).
L’Unione Nazionale Consumatori aveva poi chiesto al Mise, visto che è alta la probabilità che la nuova famiglia non abbia ancora una tv, di stabilire una diversa tempistica, per dare un tempo più congruo al nuovo nucleo, magari in viaggio di nozze, per presentare e far valere l’autocertificazione, superando così la presunzione di detenzione dell’apparecchio. Richiesta non accolta.
6) I soldi vanno prioritariamente per la luce. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica, se non c’è l’indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica, evitando così problemi come il distacco della fornitura. Il pagamento parziale della fattura è effettuato secondo le modalità già ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti parziali, indicando l’imputazione nella causale di versamento.
7) Solleciti di pagamento. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l’impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. L’UNC aveva chiesto al Mise, invece, che i solleciti per il mancato pagamento del canone non fossero mischiati con quelli della luce e avvenissero esclusivamente a cura e per mezzo dell’Agenzia delle entrate, senza alcun coinvolgimento delle imprese elettriche, per evitare confusione ed indebite pressioni nei confronti dei consumatori. Inoltre l’abbonato è bene abbia sempre un solo interlocutore a cui rivolgersi, onde evitare di essere rimbalzato in uno scarico di responsabilità e competenze.
Insomma, le imprese elettriche dovevano sollecitare solo il pagamento della luce. Chiedevamo, altresì, che, in caso di mancati pagamenti, le società inviassero un bollettino precompilato con l’importo relativo al solo pagamento della fattura concernente la fornitura elettrica. Infine, in questi casi, volevamo che fosse fornita al consumatore una modalità di pagamento alternativa a quella del pagamento in bolletta, per non coinvolgere le imprese elettriche in eventuali contenziosi sine die.
Rispetto alla prima versione del decreto, è attenuato il rischio, ma non eliminato, che il consumatore, in caso di contenziosi sul pagamento del canone, sia costantemente e ripetutamente costretto a scorporare dalla fattura elettrica l’importo della rata del canone, per lui non dovuto, fino alla definizione della controversia. Insomma, un abbonato costretto a pagare per stanchezza ed esaurimento.
In ogni caso, per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti, sarà comunque l’Agenzia delle entrate ad applicarli. Se, entro l’anno solare, ossia entro 365 giorni, il cliente non ha provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero, con le relative sanzioni ed interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle entrate.
8) No al distacco della luce: in nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
9) Niente sanzioni se il ritardo non dipende da noi. Nei casi in cui il tardivo versamento del canone non dipende da cause imputabili all’utente non si procede all’applicazione di sanzioni e interessi a suo carico. “Un atto dovuto, ma non basta – commenta l’UNC – Andava chiarito che non si devono pagare sanzioni ed interessi anche in caso di incolpevole omesso o parziale versamento del canone, oppure a fronte di contestazioni. Il consumatore non può essere chiamato a rispondere di qualunque tipo di disguido attribuibile alle società elettriche. Una specifica che era meglio aggiungere, per evitare contenziosi con le società elettriche. Si evidenzia che innumerevoli saranno i ritardati pagamenti del canone a fronte di un cambio di fornitore da parte dell’utente nel periodo di pagamento delle rate da gennaio ad ottobre. Quando c’è uno switching, l’impresa che chiude il contratto necessità di una lettura finale del contatore e spesso ritarda l’invio della bolletta di chiusura del conto. In tal caso risulterà che il consumatore non avrà pagato le prime rate del canone. Oppure la prima fattura della nuova impresa entrante ritarda ad essere inviata, con conseguente mancato pagamento delle ultime rate del canone. L’UNC, infine, aveva chiesto di aggiungere nel decreto che il tardivo pagamento andava considerato tale solo ed esclusivamente al termine dell’iter previsto per il superamento della presunzione di detenzione, ossia dopo che l’autocertificazione è stata presa in carico dall’Agenzia delle entrate ed è giunta a completa definizione. Proposta inascoltata.
10) Rimborsi. Il rimborso del canone addebitato al cliente dall’impresa elettrica ma non dovuto, avverrà, una volta che l’Agenzia delle entrate avrà verificato i presupposti della richiesta, mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, purché sia assicurata all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni. Una vittoria dell’UNC. Avevamo chiesto noi, infatti, il rimborso nella prima bolletta utile, dato che nella prima stesura del decreto erano previsti addirittura 6 mesi dalla richiesta del cliente. Manca, purtroppo, la tempistica entro la quale l’Agenzia dovrà verificare la spettanza, ossia pronunciarsi. Le modalità per la richiesta del rimborso saranno definite dell’Agenzia delle entrate.
I contratti in essere delle varie società elettriche NON prevedono affatto la possibilità di utilizzare le bollette dei vari clienti per la riscosione del canone Rai per cui questo fatto è totalmente illegale ed inattuabile!
Caso mai la Rai può utilizzare gli elenchi clienti delle socieà elettricjue per inviare suoi bollettini per incassare il canone!
Non è una questione di poco conto MA E’ UN GRAVE FATTO DI ILLEGALITA’ DA ELIMINARE SUBITO CON FORZA!!!
Per le persone che non hanno un televisore e già da tempo avevano dimostrato di non possederlo ed usarlo, tantè che da anni la RAI aveva cessato di chiedere il canone. Che succede?