Tutela del diritto d’autore online, libertà d’impresa e libertà d’espressione sono i temi sui quali si dibatte da tempo e sui quali l’Europa è chiamata spesso a dare un quadro interpretativo. L’ultima pronuncia è quella di oggi da parte dell’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea: il gestore di un negozio, di un albergo o di un bar che offre gratuitamente al pubblico una rete Wi-Fi non è responsabile delle violazioni del diritto d’autore commesse da un cliente.
Nei confronti del gestore, spiega l’avvocato, può essere pronunciata un’ingiunzione giudiziale per porre fine alla violazione o prevenirla, ma non è possibile imporre la disattivazione della connessione Internet, la sua protezione attraverso una password oppure l’esame generalizzato delle comunicazioni.
wi-fiLa pronuncia scaturisce dal caso che in Germania vede opporsi la Sony al gestore di un negozio di attrezzature tecniche, luci e audio, che offre una rete wi-fi aperta al pubblico, e riguarda il download illecito nel 2010 di un’opera musicale di cui la Sony detiene i diritti, scaricata attraverso tale rete. Quale la responsabilità del negoziante? Secondo l’avvocato generale della Corte, la direttiva sul commercio elettronico limita la responsabilità dei prestatori intermediari per un’attività illecita iniziata da un terzo, allorché la loro prestazione consista nel «semplice trasporto» di informazioni. Nelle sue odierne conclusioni, l’avvocato generale ritiene che tale limitazione di responsabilità si applichi anche a un soggetto che gestisce, in via accessoria rispetto alla sua attività economica principale, una rete Wi-Fi aperta gratuitamente al pubblico, come appunto il negoziante. Sempre secondo l’avvocato generale, “tale limitazione osta a che il prestatore intermediario sia condannato a pagare non solo il risarcimento danni, ma anche le spese di diffida e le spese sostenute in relazione alla violazione dei diritti d’autore commessa da un terzo”.  Allo stesso tempo, la direttiva non lo tutela contro un’ingiunzione giudiziale il cui mancato rispetto è passibile di una pena pecuniaria, ma in tale caso il giudice deve assicurare che “le misure siano, in particolare, effettive, proporzionate e dissuasive, che esse siano destinate a porre fine a una violazione specifica o a prevenirla e non implichino alcun obbligo generale in materia di sorveglianza, e che sia rispettato un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali applicabili, vale a dire, da un lato, la libertà di espressione, d’informazione e d’impresa e, dall’altro, il diritto di proprietà intellettuale”.
Allo stesso tempo, però, la direttiva osta a qualsiasi ingiunzione nei confronti di un soggetto che gestisce, in via accessoria rispetto alla propria attività economica principale, una rete Wi-Fi aperta al pubblico, allorché, “per conformarsi a essa, il destinatario dell’ingiunzione dovrebbe disattivare la connessione Internet o proteggerla con una password o esaminare tutte le comunicazioni trasmesse mediante tale connessione al fine di verificare se l’opera di cui trattasi protetta dal diritto d’autore non sia di nuovo trasmessa illegalmente”. Imporre l’obbligo di proteggere l’accesso al wi-fi, spiega l’avvocato generale, non rispetterebbe l’equilibrio fra la tutela del diritto di proprietà intellettuale e la tutela della libertà d’impresa, e porterebbe inoltre a una limitazione della libertà d’informazione e di espressione. “Limitando l’accesso a comunicazioni lecite, tale misura implicherebbe, altresì, una limitazione della libertà di espressione e d’informazione – prosegue l’avvocato della Corte – In modo più globale, l’eventuale generalizzazione dell’obbligo di proteggere le reti Wi-Fi, in quanto metodo di tutela del diritto d’autore su Internet, sarebbe tale da comportare uno svantaggio per la società nel suo insieme, che rischierebbe di superare il suo potenziale vantaggio per i titolari di tali diritti”.

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