L’Antitrust sospende per 15 giorni l’attività di due imprese che promettevano facili guadagni tramite un meccanismo di affiliazione: si tratta di Evolution Travel Italia S.r.l. e Evolution Travel Network Ltd. Oscurati i siti attraverso i quali le due imprese svolgevano la stessa attività. E’ la prima volta che l’Antitrust applica la norma che permette la sospensione dell’attività d’impresa in caso di reiterata inottemperanza a una delibera dell’Autorità.
L’Antitrust, infatti, aveva sanzionato Evolution Travel Italia (all’epoca denominata Dodotour–Evolution Travel) già nel 2007 per avere diffuso messaggi con i quali prospettava la possibilità di svolgere un’attività lavorativa da casa anche part-time utilizzando internet nel settore dei viaggi e turismo.
L’attività veniva pubblicizzata come un’occasione di lavoro remunerativo di tipo affiliativo (franchising) con investimenti, costi e rischi contenuti rispetto all’apertura di un’agenzia di viaggi. I messaggi lasciavano intendere che si trattasse di un’occupazione adatta a chiunque fosse in cerca di lavoro, anche part-time, senza sostenere costi fissi di gestione e sfruttando il sostegno e la formazione assicurati dalla società. Si lasciava anche intendere che ci fossero ottime prospettive di guadagno e che la somma investita potesse essere agevolmente ammortizzata. Chi leggeva il messaggio era erroneamente indotto a ritenere che l’offerta fosse un’opportunità lavorativa autonoma di tipo affiliativo, flessibile e redditizia, con rischi contenuti e senza costi e spese fisse.
In realtà la società offriva solo la cessione in uso di servizi e strumenti software, funzionali allo svolgimento dell’attività, a fronte del pagamento di 18.900 euro (oggi 23.000), e sottaceva o minimizzava le difficoltà, i costi di gestione e l’elevatissimo rischio di perdita del capitale e l’incertezza dei guadagni. L’Autorità, dopo la prima sanzione di 25mila euro, era ulteriormente intervenuta nei confronti della società per mancato rispetto della delibera con due provvedimenti di inottemperanza, nel 2008 e nel 2009, conclusi con sanzioni rispettivamente per 100mila e 150mila euro. Il terzo procedimento di inottemperanza, che tiene conto degli avvenuti cambiamenti societari, si è quindi concluso con la sospensione di 15 giorni dell’attività attraverso l’oscuramento dei siti.


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