Ryanair deve dare ai consumatori informazioni più chiare, trasparenti e immediatamente accessibili sui diritti che hanno a fronte della cancellazione dei voli decisa dalla compagnia aerea. Perché le informazioni sono state diffuse con modalità “incomplete, non trasparenti e fuorvianti”. Così l’Antitrust, che con le misure cautelari deliberate il 25 ottobre verso Ryanair a seguito delle cancellazioni dei voli fatte negli scorsi mesi di settembre e ottobre impone alla compagnia di dare subito ai consumatori informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili ai sensi del Regolamento Ce 261/2004.

L’Antitrust, dopo l’avvio dell’istruttoria del 20 settembre, ha rilevato – informa una nota dell’Autorità – che “ la compagnia ha continuato a diffondere in modalità incomplete, non trasparenti e fuorvianti, sia sul proprio sito Internet che nelle comunicazioni indirizzate ai consumatori, le informazioni sul diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri italiani che hanno maturato tale diritto a seguito delle cancellazioni dei voli operate da Ryanair, in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali del vettore. Tale condotta, rivestendo i caratteri dell’attualità, appare suscettibile di provocare un danno grave e irreparabile ai consumatori, anche tenuto conto del decorso del tempo rispetto al momento in cui l’evento cancellazione massiva si è verificato, ostacolando l’esercizio del diritto alla compensazione pecuniaria da parte dei consumatori che hanno subito notevoli disagi a causa della soppressione dei voli”.

L’Antitrust ha dunque chiesto a Ryanair di informare i consumatori con chiarezza, sia attraverso una comunicazione specifica diretta ai passeggeri italiani sia attraverso la home page in italiano, dei diritti nascenti dalla cancellazione dei voli operate nei mesi di settembre e ottobre, in modo da consentire loro di acquisire piena consapevolezza relativamente al diritto al rimborso o alla modifica gratuita del volo cancellato e alla compensazione pecuniaria, ove dovuta, all’elenco completo delle date, delle tratte e del numero di ogni volo cancellato in relazione al quale è sorto non solo il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo ma anche alla compensazione pecuniaria, ove dovuta, e alla fruibilità immediata della procedura per chiedere rimborso, modifica gratuita del volo e compensazione pecuniaria.

L’Antitrust specifica poi che Ryanair dovrà comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione di quanto disposto nel provvedimento di sospensione entro 10 giorni dal suo ricevimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

L’intervento dell’Antitrust piace ai Consumatori. Commenta il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona: “Bene, accolte le nostre tesi e le nostre denunce. Avevamo chiesto all’Antitrust di intervenire ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo per far rimuovere alcune scritte sul sito ed evitare che fossero pregiudicati i diritti dei consumatori. Fin dal 19 settembre avevamo evidenziato che sul sito della compagnia appariva una scritta sui rimborsi sbagliata, in violazione dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Ryanair, infatti, si regalava 2 giorni in più per rimborsare i consumatori; 7 giorni lavorativi invece dei 7 previsti. Ora speriamo che tutto questo abbia finalmente fine nei tempi prefissati dall’Authority”.


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1 thought on “Antitrust: Ryanair deve dare informazioni chiare, trasparenti e accessibili

  1. Siete riusciti a pubblicare il commento di un’Associazione che si assume il merito della notizia senza averne e ad ignorare chi ha inviato l’esposto (A.E.C.I.) e chi ha contribuito al provvedimento dell’Antitrust (CODICI e Cittadinanza Attiva). Complimenti.

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