Il bonus Irpef di ottanta euro, previsto in busta paga dal mese di maggio, sarà riconosciuto in automatico anche a lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione, cassa integrazione e indennità di mobilità. Non concorrono al superamento del limite di 26 mila euro, necessario per avere diritto al bonus, le somme percepite a titolo di incremento della produttività che godono di una imposta sostitutiva del 10% mentre le stesse somme, a esclusivo vantaggio del lavoratore, vengono conteggiate per calcolare l’imposta lorda da confrontare con le detrazioni da lavoro dipendente. Questo quanto stabilito da una circolare dell’Agenzia delle Entrate che risponde alle domande sull’applicazione del credito previsto per quest’anno dal Dl n. 66/2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati).
Primo chiarimento: “Il credito Irpef scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Il diritto al bonus è da considerarsi “automatico”, perché le somme percepite costituiscono proventi comunque conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, quindi assimilabili alla stessa categoria di quelli sostituiti. In particolare, l’entità del credito va calcolata in riferimento alle erogazioni effettuate nel 2014, tenendo anche conto dei giorni che danno diritto alle indennità”. Nel calcolo della soglia di reddito di 26 mila euro non rientrano i redditi soggetti all’imposta sostitutiva per l’incremento di produttività. Nel 2014 la retribuzione di produttività individuale che può beneficiare di questa agevolazione fiscale non può essere complessivamente superiore a 3mila euro lordi e questa cifra non contribuisce al raggiungimento della soglia di 26mila euro di reddito complessivo.
Altro chiarimento che arriva dall’Agenzia è che il bonus passa agli eredi: “Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi”.
La ripartizione del credito andrà calcolata tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga: “Ad esempio, – spiega la nota dell’Agenzia delle Entrate – per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014 l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014”. Il credito varia in base al periodo di lavoro: per contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base dei giorni di lavoro effettivi. “Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di 22mila euro e che ha svolto 120 giorni di lavoro nel 2014 avrà diritto a un credito pari a 210,41 euro (640/365 x 120). Dopo aver individuato l’importo complessivo del credito spettante, particolare attenzione dovrà poi essere posta nella ripartizione del bonus nelle varie buste paga da maggio in poi. Infatti, l’importo da erogare nel mese andrà parametrato in base ai giorni di cui è composto il singolo mese di retribuzione”.
L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che “con l’obiettivo di verificare il limite di 26mila euro, oltre il quale il lavoratore non ha diritto al “Bonus Irpef”, si deve tenere conto anche dei redditi provenienti dall’affitto di immobili assoggettati a cedolare secca”.


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