Prosegue l’azione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di sanzionare la pratica scorretta delle compagnie telefoniche di illudere e prendere il giro il consumatore sulle possibilità di avere la fibra ottica e di poter raggiungere le massime prestazioni in termini di velocità. Con l’adunanza di oggi, l’Autorità ha sanzionato per pratica commerciale scorretta Fastweb S.p.A., per un ammontare complessivo di 4.4 milioni di euro.

Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (sito web, below the line spot televisivi e affissionali), Fastweb, a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, sui limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra.

Il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta. Inoltre, i claim presenti nelle campagne pubblicitarie sulla fibra di Fastweb non contenevano chiari riferimenti alla circostanza che le massime velocità di connessione fossero ottenibili solo in virtù dell’attivazione di un’opzione aggiuntiva in promozione gratuita per un periodo limitato e, poi, a pagamento.

“La condotta ingannevole e omissiva”, afferma l’Autorità, “risulta particolarmente rilevante in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti in continua e radicale evoluzione, a fronte di una crescente offerta di servizi digitali”.

“Una materia sulla quale, non per niente, è dovuto intervenire anche il legislatore con il recente Dl Fisco, prevedendo che è sempre pratica commerciale scorretta ogni comunicazione al pubblico che non assicuri il collegamento in fibra fino all’unità immobiliare del cliente”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

L’associazione di consumatori ricorda che nel Dl Fisco (decreto legge n. 148/2017, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172), si è previsto che costituisce pratica commerciale scorretta ogni comunicazione al pubblico dell’offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tra le quali il collegamento in fibra fino all’unità immobiliare del cliente.

Per il Codacons la multa dell’Agcm a Fastweb è più che giustificata: “Le pubblicità relative ad internet, alla fibra ottica e alle velocità delle connessioni risultano troppo spesso ingannevoli perché non informano correttamente il consumatore circa le condizioni delle offerte e le modalità concrete di godimento delle stesse, né dei relativi limiti”, afferma il presidente Carlo Rienzi. “Tuttavia non possiamo non chiederci quanto abbia guadagnato Fastweb grazie alla pratica scorretta messa in atto e agli spot martellanti sulla fibra ottica trasmessi nel tempo, e se l’entità della multa sia proporzionale ai benefici economici ottenuti dalla compagnia”, conclude Rienzi.


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