È urgente prevedere un Fondo di Garanzia nel settore della telefonia mobile per evitare il ripetersi di casi analoghi a quello accaduto ai clienti BipMobile che, non solo hanno assistito inermi al black-out del proprio apparecchio cellulare, ma che, a distanza di quasi un mese, non vedono ancora riconosciuti i propri diritti. “La normativa regolatoria e il Concordato preventivo cui ha fatto ricorso l’operatore virtuale BipMobile, infatti, non tutelano compiutamente i diritti dei consumatori” spiega Pietro Giordano, Presidente Nazionale di Adiconsum  che auspica la costituzione di un Fondo, alimentato con un contributo minimo versato tramite un’apposita quota di solidarietà, in grado di offrire tutele certe agli utenti. 
La quota di solidarietà – prosegue Giordano – deve diventare centrale per assicurare, in maniera organizzata e strutturata, tutele a 360 gradi ai consumatori. Questa è la vera sfida da affrontare per rilanciare i consumi, e  complessivamente l’economia, e prevenire truffe ai danni dei consumatori, altrimenti l’alternativa rimane la solita incertezza dei diritti e, per i consumatori, oltre il danno anche la beffa.
Ecco il lungo iter che i consumatori devono affrontare per vedersi riconosciuta solo una percentuale di quanto dovuto, in caso di ammissibilità della domanda di concordato:
 
FASE 1: PROCEDURA DI AMMISSIONE
La domanda di Concordato presentata dall’azienda viene esaminata dal Tribunale Fallimentare che ne valuta la legittimità. Tale fase si può concludere con un decreto di ammissibilità (e si passa alla FASE 2) o di inammissibilità (e in tal caso potrebbe sfociare in Fallimento su richiesta dei creditori o del Pubblico Ministero);
FASE 2: APPROVAZIONE
Se il Piano supera il vaglio del Tribunale Fallimentare, i creditori appositamente convocati dovranno votare ed approvare il Piano a maggioranza. Se il Piano viene approvato, si passa alla FASE 3
FASE 3: OMOLOGAZIONE
Il Tribunale Fallimentare omologa il Concordato con decreto e la procedura si chiude. Tra la presentazione del Piano e l’omologazione dovrebbero trascorrere al massimo 6 mesi, ma poiché trattasi di termine ordinatorio, in effetti i tempi sono diluiti.
FASE 4: ESECUZIONE
Il Piano va eseguito nei tempi indicati dal Tribunale Fallimentare che possono sfiorare anche i 5 anni.


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