Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali sono state multate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per un totale di 9.000.000 euro per aver messo in atto pratiche illecite nella commercializzazione a distanza, online o al telefono o presso fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia fissa e/o mobile.

I casi riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore di dare inizio all’esecuzione del contratto, procedendo all’avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante i 14 giorni previsti per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore. Il codice del consumo prevede infatti che solo il consumatore può decidere, chiedendolo espressamente, di dare esecuzione ad un contratto nel periodo di ripensamento.  

In tutti e 5 i casi l’Autorità ha accertato l’adozione da parte degli operatori di almeno tre condotte illecite in violazione dei requisiti informativi e formali fissati dalla disciplina: l’assenza dell’informativa richiesta dal codice del consumo, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui l’anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore; la conclusione di contratti online, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo all’avvio delle c.d. procedure di provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore in assenza dell’autonoma richiesta esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà; in caso di esercizio del diritto di ripensamento, l’addebito o la previsione di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita.

Nei confronti di alcuni operatori sono state accertate ulteriori condotte in violazione delle norme consumer rights. Per quanto riguarda Tiscali, l’Autorità ha accertato, in linea con i precedenti, la non conformità delle procedure di teleselling rispetto a quanto stabilito dalla disciplina. Nei confronti di Wind e Fastweb, è stata rilevata l’illiceità di condotte essenzialmente consistenti nel non far decorrere il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento dalla proposta di concludere il contratto rivolta dai consumatori agli operatori.

Finalmente un po’ di giustizia!”, commenta a caldo Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori.

Nonostante la sanzione appaia inferiore all’illecito guadagno che le compagnie telefoniche hanno fatto in questi anni violando i diritti dei consumatori, “Si tratta, comunque, di una condanna importante” afferma Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Troppe volte si è data esecuzione al contratto durante il periodo di ripensamento, senza avere l’espresso consenso del cliente, si sono addebitati costi non dovuti o non si è dato il giusto termine per esercitare il diritto di recesso. Ora speriamo che le compagnie telefoniche comincino a rispettare i diritti dei consumatori, troppo spesso calpestati” conclude Dona.

 

Notizia pubblicata il 19/07/2017 ore 17.21


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1 thought on “AGCM: 9mln di multa a Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali

  1. Ottimo, così va fatto anche di più, rispetto verso i poveri consumatori ed ora ciò vale anche per le banche che si stanno comportando come i gestori telefonici e cioè hanno un immenso monopolio e lo utilizzano in modo bestiale!!!

Parliamone ;-)

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